Rimediare prima è meglio che ricevere, inconsapevoli, un formale atto di liquidazione. Questa la logica per cui, l’Agenzia avvia un nuovo corso nelle procedure di controllo, mettendo il contribuente in condizione di spiegare le eventuali anomalie o di ravvedersi con il beneficio di sanzioni ridotte. In concreto, con il provvedimento 25 maggio 2015 spiega in che modo renderà disponibili, a imprese e Gdf, le possibili incongruenze riscontrate nelle dichiarazioni sulla “ripartizione” delle plusvalenze e/o delle sopravvenienze attive, in relazione alle quali i contribuenti hanno optato per la tassazione “spalmata” in quote costanti fino a un massimo di cinque esercizi, quello di realizzo e i quattro successivi.
Sulla base delle disposizioni dell’ultima Stabilità (articolo 1, commi 634, 635 e 636, legge 190/2014), dettate per “semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”, l’Amministrazione finanziaria ha individuato, in prima battuta, queste specifiche tipologie di irregolarità, per instaurare un dialogo proficuo con i contribuenti interessati.
Gli stessi, una volta informati, potranno fornire all’Agenzia gli eventuali elementi in grado di giustificare le presunte anomalie oppure porvi rimedio, beneficiando della riduzione delle sanzioni, modulata in base alla tempestività della correzione. Cioè, ricorrendo al “nuovo” ravvedimento operoso (articolo 1, comma 637, legge 190/2014).
Il ravvedimento oggi
Come anticipato, la legge di stabilità per il 2015 ha profondamente modificato l’istituto: ora, infatti, è possibile accedervi anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Abolito pure il precedente limite temporale, secondo cui ci si poteva avvalere del ravvedimento operoso, al massimo, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione. In aggiunta a quelle già esistenti, la legge 190/2014 ha previsto, tra l’altro, due ulteriori ipotesi, per le quali l’entità dello “sconto” sulla sanzione è graduato sui tempi della regolarizzazione:
- il ravvedimento effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore, prevede una sanzione ridotta a 1/7 del minimo
- il ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore, comporta una sanzione ridotta a 1/6 del minimo.
Inoltre, è possibile avvalersi del ravvedimento per regolarizzare errori e omissioni, pur se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, anche al termine di attività di accesso, ispezione e verifica, quindi dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione; in questo caso, la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo.
L’unico ostacolo al ravvedimento è rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito dei controlli automatici (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) o del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr 600/1973).
Come, cosa e con chi comunicherà il Fisco
Tornando allo specifico contenuto del provvedimento attuativo, l’Agenzia, quando intercetta situazioni “anomale” in merito all’indicazione in dichiarazione delle quote costanti di plusvalenze e/o sopravvenienze attive, trasmette, all’indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente (se non attivato oppure non registrato nell’Indice nazionale degli indirizzi Pec, il mezzo sarà la posta ordinaria), una comunicazione contenente:
- numero identificativo della comunicazione
- modello di dichiarazione presentata relativa all’anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza
- protocollo identificativo e data di invio della suddetta dichiarazione
- ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione in conformità a quanto previsto dagli articoli 86 e 88 del Tuir
- numero di rate scelte e ammontare della quota costante
- dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa
- ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.
La stessa comunicazione verrà messa, poi, a disposizione della Guardia di finanza.
Il flusso comunicativo, naturalmente, non è a senso unico; il contribuente, infatti, direttamente o tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potrà chiedere delucidazioni o, soprattutto, se ne è in possesso, segnalare elementi, fatti e circostanze che giustificano e spiegano le presunte anomalie, sempre via e-mail, utilizzando gli indirizzi riportati nella comunicazione ricevuta.