Il Dlgs 156/2015 apporta significative modifiche anche all’ordinamento delle Commissioni tributarie, sotto forma di “novella” al testo del Dlgs 545/1992.
Il Governo è stato delegato (articolo 10, comma 1, letterab), legge 23/2014) a introdurre norme per incrementare la funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti:
– la distribuzione territoriale dei componenti delle Commissioni tributarie
– l’attribuzione e la durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi
– i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle Commissioni
– la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
– il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle Commissioni, al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica
– il rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull’attività delle Commissioni.
Ancorché non tutti i principi di delega abbiano trovato attuazione, in quanto alcune modifiche sono state rinviate a una riforma più profonda della giustizia tributaria, si segnalano di seguito alcune rilevanti novità. Si prevede l’istituzione, con provvedimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di “sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso” (articolo 6 del Dlgs 545/1992). La ragione è da rintracciarsi nella complessità delle materie trattate dalle commissioni tributarie e nella volontà di valorizzare le diverse professionalità dei giudici. Di conseguenza, i presidenti delle Commissioni assegneranno il ricorso a una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione e applicando in un secondo momento i criteri cronologici e casuali. L’istituzione delle sezioni specializzate non comporterà a ogni modo un incremento del numero delle sezioni attualmente vigente.
Il decreto delegato modifica anche i successivi articoli 7 e 8, relativi ai requisiti generali dei componenti delle Commissioni e alla disciplina delle incompatibilità per l’incarico di giudice tributario. In particolare, al fine di rafforzarne la qualificazione professionale, i giudici dovranno essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche. Inoltre, al fine di assicurare la terzietà della giurisdizione tributaria, non potranno essere componenti delle Commissioni coloro che svolgono attività di consulenza tributaria non solo direttamente ma anche indirettamente, attraverso forme associative. L’incompatibilità scatterà anche per chi ricopre incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici e non solo nei partiti.
Altra novità di rilievo è rappresentata dalla rotazione dei presidenti di Commissione tributaria provinciale e regionale secondo criteri analoghi a quelli sperimentati nella giustizia ordinaria quanto a durata e valutazione intermedia, come chiarisce la relazione illustrativa di accompagnamento al decreto. Il comma 1 dell’articolo 2 del Dlgs 545/1992 è dunque così sostituito: “1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L’incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell’attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. … Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l’età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina“.
Di seguito è introdotto il comma 1-bis, ai sensi del quale “A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all’esito dell’ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all’esercizio di funzioni analoghe o diverse all’incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza“.
Ancora, al fine di rafforzare l’imparzialità e la terzietà dell’organo giudicante, significative novità sono state apportate in tema di vigilanza e sanzioni disciplinari, sostituendo integralmente l’articolo 15 del Dlgs 545/1992.
Da un lato, viene confermato il potere di vigilanza di ogni presidente sugli altri componenti della propria Commissione nonché sulla qualità e sulla efficienza dei servizi di segreteria. Dall’altro, l’elencazione delle sanzioni disciplinari irrogabili – già presente nell’articolo 15 – viene integrata con la previsione dettagliata dei comportamenti censurabili, al fine di consentire al soggetto legittimato a irrogare la sanzione in sede di procedimento disciplinare di assolvere l’obbligo di specificare un capo di incolpazione puntuale e circostanziato, come chiarito dalla relazione illustrativa.
Si prevedono, dunque, le seguenti sanzioni disciplinari, per ciascuna delle quali sono tipizzate le condotte punibili:
- l’ammonimento
- la censura
- la sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni
- l’incapacità a esercitare un incarico direttivo
- la rimozione dall’incarico.
Anche per l’organo di autogoverno dei giudici tributari ci sono novità. Con le modifiche apportate agli articoli 21, 22 e 23, viene infatti data attuazione al principio della legge delega volto alla semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Le elezioni saranno indette non più con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, ma con un provvedimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che si adopererà per assicurare l’ordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni dell’organo di autogoverno.
Da ultimo, con l’obiettivo di rendere più efficace il monitoraggio sull’attività delle Commissioni tributarie, sono stati fissati nuovi termini per presentare al Parlamento la relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria; il ministro dell’Economia e delle Finanze dovrà infatti provvedere entro il 30 ottobre di ciascun anno e non più entro il 31 dicembre. Allo scopo di rafforzare il contenuto informativo della relazione ministeriale, tra gli elementi da comunicare da parte del Consiglio di presidenza sono stati espressamente considerati quelli relativi alla durata dei processi e all’efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.