Contabilità economica dei piccoli Comuni: è facoltativa per quest’anno? L’apertura attesa dalle ragionerie degli oltre 5mila municipi fino a 5mila abitanti è arrivata?
Il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica ha bisogno di un complesso procedimento di avvio, che passa da una nuova analisi dei residui e soprattutto dall’apertura dello stato patrimoniale. Per questo i Piccoli Comuni avevano chiesto una proroga sulle scadenze.
Adesso, da parte di ARCONET, è finalmente arrivata apertura attesa dalle ragionerie degli oltre 5mila municipi fino a 5mila abitanti. Infatti, secondo un’interpretazione dell’articolo 232, comma 2 del Tuel introdotto dalla riforma contabile del 2011, secondo cui i piccoli Comuni «possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017».
Il carattere “opzionale” della contabilità economica anche per il 2017 rappresenta per certi versi la soluzione con il miglior rapporto costi/benefici.
Rinvio della contabilità Economica per i Piccoli Comuni soltanto
Dunque sì al rinvio della contabilità economico-patrimoniale, ma solo per i comuni e le unioni fino a 5 mila abitanti. Nulla da fare, invece, per le amministrazioni più grandi, per le quali la scadenza rimane ferma al prossimo 30 aprile. LA decisione su queste questioni spetta sempre alla Commissione Arconet, l’organismo che sovraintende all’applicazione agli enti territoriali del nuovo ordinamento contabile disciplinato dal dlgs 118/2011.
L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:
- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell’esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.