La Ragioneria Generale dello Stato ha recentemente chiarito le disposizioni contabili per la regolazione delle risorse e dei conguagli Covid negli enti locali: ecco i dettagli.


Le disposizioni della Ragioneria Generale dello Stato mirano a regolare con precisione la gestione delle risorse COVID-19 per gli enti locali, garantendo trasparenza e rigore contabile.

Conguagli Covid negli enti locali: le istruzioni della Ragioneria di Stato

La RGS ha fornito esempi applicabili a partire dal Bilancio di Previsione 2024-2026 e fino al triennio 2027-2029. Queste disposizioni, che si fondano sul principio dell’integrità, prevedono che le entrate e le spese siano iscritte al lordo, senza compensazioni.

Gli enti locali, come comuni, province e città metropolitane, possono essere distinti in base alla loro situazione finanziaria. La differenziazione avviene in base alla combinazione tra il surplus finale e i ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022.

In questo senso gli enti locali possono essere suddivisi in due categorie principali:

  1. Enti con eccedenza complessiva di risorse (Surplus):
    • Caso A: questi enti presentano un “Surplus Finale” e/o ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022.
    • Caso B: gli enti di questa categoria hanno un “Deficit Finale” che è inferiore ai ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022.
  2. Enti con deficit complessivo di risorse (Deficit):
    • Caso C: in questo caso, gli enti hanno un “Deficit Finale” superiore ai ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022.
    • Caso D: questi enti hanno un “Deficit Finale” e non dispongono di ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022.

Questa suddivisione e i relativi meccanismi di restituzione e acquisizione delle risorse sono fondamentali per garantire che le risorse pubbliche siano gestite in modo equo e che gli enti locali possano bilanciare i loro bilanci senza incorrere in squilibri finanziari eccessivi.

Approfondiamo adesso meglio la gestione contabile di questi fondi.

Modalità di restituzione e acquisizione delle risorse

  • enti con eccedenza di risorse (Surplus): le risorse in eccesso devono essere restituite allo Stato in quote costanti dal 2024 al 2027. Questa restituzione viene effettuata tramite trattenuta da parte del Ministero dell’Interno, utilizzando fondi come il Fondo di Solidarietà Comunale per i comuni e il Fondo Unico per province e città metropolitane.
  • enti con deficit di risorse: le risorse necessarie vengono erogate dal Ministero dell’Interno in quote costanti dal 2024 al 2027, attingendo al fondo istituito dall’articolo 1, comma 508, della legge di bilancio 2024.

Esempi esplicativi

  • Caso A: Enti con Surplus Finale
    • Comparto Comuni, Province e Città Metropolitane:
      • Supponiamo che un ente abbia un surplus finale di 1.000 euro, con una quota annuale di 250 euro. Se questo ente ha ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022 per un totale di 2.000 euro, con una quota annuale di 500 euro, l’importo totale da restituire allo Stato sarà di 3.000 euro, con una quota annuale di 750 euro.
  • Caso B: Enti con Deficit Finale inferiore ai ristori non utilizzati
    • Comparto Comuni, Province e Città Metropolitane:
      • Se un ente presenta un deficit finale di 1.000 euro con una quota annuale di 250 euro, e ha ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022 per un totale di 3.000 euro con una quota annuale di 750 euro, l’importo totale da restituire allo Stato sarà di 2.000 euro, con una quota annuale di 500 euro.
  • Caso C: Enti con Deficit Finale superiore ai ristori non utilizzati
    • Comparto Comuni, Province e Città Metropolitane:
      • Consideriamo un ente con un deficit finale di 3.000 euro e una quota annuale di 750 euro, che ha ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022 per un totale di 1.000 euro con una quota annuale di 250 euro. In questo caso, l’importo del deficit finale riconosciuto all’ente sarà di 3.000 euro, di cui 2.000 euro saranno erogati con il fondo previsto dall’art. 1, comma 508, della L. 213/2023.
  • Caso D: Enti con Deficit Finale e ristori non utilizzati pari a zero
    • Comparto Comuni, Province e Città Metropolitane:
      • Se un ente ha un deficit finale di 3.000 euro con una quota annuale di 750 euro e non dispone di ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022, l’intero importo del deficit finale riconosciuto all’ente sarà di 3.000 euro, erogati tramite il fondo previsto dall’art. 1, comma 508, della L. 213/2023.

Il testo del comunicato della RGS

Qui il documento completo.