concordato-preventivo-iva-pagamento-ridottoConcordato Preventivo: l’IVA con pagamento ridotto è finalmente realtà. La novità arriva con la circolare 16/E dell’Agenzia delle entrate.


Con la circolare n. 16/E del 23 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. In particolare, viene specificato che il pagamento parziale di tutti i crediti tributari è ammesso in ogni ipotesi di concordato.

 

Il documento appare di estremo interesse in quanto offre un chiaro riepilogo degli orientamenti cui è approdata la giurisprudenza sia comunitaria, sia di matrice domestica.

 

Il contenuto della Circolare

 

Nella circolare in esame viene in primo luogo sottolineato che l’imprenditore in stato di crisi può proporre il pagamento ridotto o dilazionato dei debiti tributari, inclusi quelli relativi all’Iva e alle ritenute; a tal fine, dovrà definire il trattamento di detti debiti d’intesa con le agenzie fiscali, seguendo la procedura dettata dal nuovo articolo 182-ter della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), nell’ambito del concordato preventivo o delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione (articolo 182-bis, legge fallimentare).

 

L’Amministrazione finanziaria, quindi, ha rivisto la propria posizione circa l’infalcidiabilità del credito Iva.

 

Nell’ambito del concordato preventivo è stato precisato che se i crediti fiscali delle agenzie fiscali o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie sono assistiti da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono risultare inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno credito di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei. Il documento interviene anche sui crediti per tributi oggetto di contenzioso e precisa che il trattamento deve essere riferibile all’ammontare risultante dalla pronuncia che definisce il giudizio, con la possibilità di richiedere, a cura dell’amministrazione finanziaria, l’accantonamento di un importo pari alla percentuale di soddisfacimento del credito contestato.

 

Cosa cambia?

 

Il principale punto di rottura rispetto al passato è stato segnato dalla nota sentenza della Corte di giustizia, resa il 7 aprile 2016 nella causa C-546/14 (Degano Trasporti Srl), che ha affermato la falcidiabilità dell’Iva nell’ambito di un concordato preventivo senza transazione fiscale, qualora un esperto indipendente attesti l’impossibilità di una maggiore soddisfazione del credito nel caso di fallimento.

 

L’affermazione di una generica falcidiabilità dell’Iva oltre i confini tracciati dalla sentenza Degano (concordato non accompagnato dalla domanda di transazione fiscale) continuava, tuttavia, a essere ostacolata (come rilevato dalla giurisprudenza e dalla dottrina all’indomani della pubblicazione della pronuncia comunitaria) dall’espresso divieto contenuto nella previgente formulazione dell’articolo 182-ter della legge fallimentare.

 

Tale ostacolo è stato, quindi, rimosso dal legislatore con la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 81, legge 232/2016), che ha introdotto la possibilità di falcidiare, all’interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, tutti i debiti tributari, ivi compresi quelli relativi all’Iva e alle ritenute operate e non versate, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.

 

La circolare in esame ha, anzitutto, chiarito che detta modifica normativa si colloca nel percorso di riforma della disciplina fallimentare (inaugurato con il Dlgs 5/2006), volto a promuovere il ricorso alla rideterminazione concordata del debito, che consente la conservazione dell’impresa, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela dei creditori.