L’applicazione informatica per la trasmissione dei dati da parte dei Comuni è disponibile sul Portale del federalismo fiscale da ieri, 28 aprile 2016.
Nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 14 aprile u.s. è stato pubblicato l’atteso Decreto 24 febbraio 2016, del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, recante “Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali”.
Il decreto in commento, giunto a parecchi mesi di distanza dall’accordo del 18 giugno 2015 siglato con Anci in Conferenza Stato Città, individua le modalità operative con le quali si eseguono le procedure, relative prevalentemente all’IMU, alla maggiorazione Tares, all’IMI e all’IMIS, di riversamento, rimborso e regolazione tra Stato e Comuni e tra Comuni disciplinate dai commi da 722 a 727, articolo unico, della legge n.147 del 2013 (legge di stabilità 2014).
A tal riguardo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in coincidenza con la pubblicazione del decreto, ha emanato la circolare n.1 DF del 14 aprile 2016 con la quale sono stati resi disponibili taluni chiarimenti relativi agli adempimenti degli enti locali e dei contribuenti ai fini della corretta esecuzione delle procedure disciplinate dal decreto in esame.
Si precisa in proposito che, nonostante le richieste di Anci/Ifel in tal senso, non saranno considerati i dati trasmessi con modalità diverse da quelle telematiche. Pertanto, i dati finora trasmessi dai Comuni dovranno essere reimmessi nell’applicativo disponibile da fine aprile. Restano ovviamente salve le istanze e le comunicazioni già presentate dai contribuenti e acquisite dai Comuni. In sede di prima applicazione della procedura, il comma 2 dell’ art.7 del decreto, prevede l’invio da parte degli enti locali dei dati relativi alle istruttorie già concluse, entro 60 giorni dalla data in cui è resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo fiscale (28 aprile 2016) e quindi entro il 27 giugno 2016.
Si auspica in proposito che l’applicativo informatico sul quale i Comuni dovranno caricare i provvedimenti di rimborso che hanno notificato dal 2012 al 2016, preveda la possibilità di effettuare caricamenti massivi, al fine di consentire agli enti una maggiore facilità di inserimento, considerato il restrittivo termine di 60 giorni da rispettare. Sarebbe necessario in questo contesto poter disporre quanto prima dei tracciati record.
Inoltre, i Comuni dovranno comunicare gli importi di spettanza statale erroneamente ricevuti, o viceversa gli incassi di spettanza comunale erroneamente attribuiti allo Stato, anche in assenza di comunicazioni del contribuente. Tale attività corrisponde ad una liquidazione d’ufficio, volta a verificare non solo che il contribuente abbia complessivamente versato l’importo dovuto, ma anche che abbia correttamente ripartito l’importo tra lo Stato ed il Comune (articolo 4 del decreto).
Sul punto la risoluzione n. 2/DF del 2012 ha precisato che se il contribuente, ad esempio, versa in più allo Stato ed in meno al Comune, non deve essere presentata alcuna domanda di rimborso e la corretta ripartizione degli importi avverrà, d’ufficio, con le modalità ora indicate nel DM.
La verifica può inoltre rilevare ai fini delle assegnazioni da Fondo di solidarietà comunale. L’articolo 6, co. 4 del decreto prevede in proposito che i Ministeri dell’Economia e dell’Interno provvedono, esclusivamente con riferimento all’Imu a partire dall’anno 2013 ed alla maggiorazione Tares del 2013, d’intesa con Anci, all’eventuale regolazione nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale. La regolazione avviene sulla base delle comunicazioni pervenute entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento del Fondo di solidarietà. E’ opportuno osservare che non tutte le variazioni dovute alle procedure di rimborso e riversamento sono suscettibili di determinare variazioni dei gettiti standard e delle assegnazioni da FSC, la cui eventualità verrà valutata caso per caso alla luce delle regole di formazione delle assegnazioni statali da FSR/FSC in vigore dal 2012.