fideiussioneLa Corte dei conti ha evidenziato come la concessione di garanzie sia correlata dall’ordinamento a operazioni di indebitamento tese a realizzare un investimento per l’ente locale nel rispetto della regola posta dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, che vieta il ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento.


 

La Corte dei conti fa rilevare come la concessione di garanzie incida anche sulla capacità complessiva di indebitamento degli enti, richiamando l’articolo 207, comma 4, del Tuel, il quale dispone che gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di indebitamento determinato dall’articolo 204 dello stesso Dlgs 267/2000 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

 

L’art. 3, comma 17, della L. n. 350/2003, come modificato da ultimo dall’art. 75 del D. Lgs. n. 118/2011, al secondo periodo, precisa, inoltre, che, dal 2015, gli enti possono rilasciare garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per finalità di investimento. La concessione di garanzie è, quindi, correlata dall’ordinamento ad operazioni di indebitamento tese a realizzare un investimento per l’ente locale nel rispetto della regola aurea posta dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione che vieta il ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento.

 

Deve aggiungersi che la concessione di garanzie incide, poi, sulla capacità complessiva di indebitamento degli enti ed al riguardo l’art. 207, comma 4, del Tuel, dispone che gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di indebitamento determinato dall’articolo 204 del Tuel e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

 

Il contratto di fideiussione costituisce, come noto, un negozio giuridico accessorio ad un’obbligazione di carattere principale e che, tale accessorietà rispetto al debito principale assume carattere ancor più rilevante proprio per gli enti territoriali stante la vigenza in materia di indebitamento di stringenti vincoli qualitativi e quantitativi. Il quadro ordinamentale in materia di concessione di garanzie assume, quindi, carattere restrittivo sia perché necessariamente correlato alla realizzazione di un investimento, nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione, per l’ente locale concedente la garanzia, ma anche per il possibile rischio di escussione che viene assunto dall’Ente.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.