Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria ha aperto una questione cruciale legata alla compensazione del Superbonus 110%, con un’attenzione particolare al caso di uno scarto del modello F24.


La sentenza numero 319/2024 della CGT di Padova rappresenta un passo importante per i contribuenti, gettando luce su una dinamica poco considerata ma di grande rilevanza pratica.

Nello specifico i giudici hanno deliberato che un F24 scartato dal sistema telematico può essere impugnato, poiché equivale a un diniego di agevolazione fiscale.

Ecco i dettagli del caso e le motivazioni che confermano l’esito del giudizio.

Il caso

l procedimento ha avuto origine dalla trasmissione, da parte di una società, di un modello F24 nel quale era stata richiesta la compensazione di un credito legato alle agevolazioni fiscali del Superbonus 110% per l’anno 2023.

Tuttavia, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, noto come Entratel, ha rifiutato la trasmissione del modello con la motivazione di “credito assente”. Questo rifiuto è avvenuto poiché la trasmissione è stata effettuata il 30 e 31 dicembre 2023, giornate non lavorative, e alla prima data utile (2 gennaio 2024) il credito non risultava più valido, in quanto utilizzabile solo entro il 31 dicembre 2023.

La società ha quindi impugnato lo scarto, sostenendo che il termine per il pagamento di un’imposta coincidente con un giorno festivo debba essere prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, come stabilito dalla normativa fiscale vigente. Secondo questo principio, la compensazione avrebbe dovuto essere accettata nonostante la trasmissione nei giorni non lavorativi.

Da parte sua, l’Agenzia delle Entrate ha replicato sostenendo che la comunicazione di scarto non rientrava tra i provvedimenti impugnabili, poiché non si trattava di una pretesa impositiva. Ha inoltre fatto riferimento al Decreto Legge n. 70 del 2011, secondo cui i versamenti scadenti di sabato o in giorni festivi devono essere posticipati al primo giorno lavorativo utile.

Compensazione Superbonus 110%: scarto dell’F24 è diniego di agevolazione fiscale

La Corte di Giustizia Tributaria ha però accolto il ricorso della società, chiarendo che la comunicazione di scarto del modello F24 deve essere considerata come un vero e proprio diniego di agevolazione fiscale, il che la rende impugnabile secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992. In altre parole, la Corte ha riconosciuto che il rifiuto di accettare la compensazione aveva impedito l’utilizzo di un credito fiscale già acquisito dal contribuente.

In merito alla questione centrale, la Corte ha ribadito un principio fondamentale del sistema giuridico italiano: se una scadenza cade in un giorno festivo, essa deve essere prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Questo concetto, che trova applicazione non solo per le obbligazioni civili ma anche per quelle fiscali, è stato ampiamente confermato dalla giurisprudenza (Cassazione, 21 agosto 2023, n. 24891; Cassazione, 22 marzo 2019, n. 8155).

Riferimenti normativi

Il pronunciamento della Corte si fonda su una vasta rete normativa, tra cui spiccano diverse disposizioni legislative e precedenti giurisprudenziali che regolano la proroga automatica dei termini in caso di scadenza coincidente con giorni festivi.

Ad esempio, l’art. 1 della Legge n. 13 del 1962 prevede che tutte le scadenze, anche quelle relative a obbligazioni fiscali, siano prorogate di diritto al primo giorno lavorativo utile se cadono in un giorno non lavorativo. Tale principio trova conferma anche nel Codice Civile (art. 1187 e 2963) e nel Codice di Procedura Civile (art. 155), oltre che nel Decreto Legislativo n. 241 del 1997, che regola i versamenti tributari.

Implicazioni della pronuncia

L’interpretazione offerta dalla Corte è particolarmente rilevante per tutti i contribuenti che si trovano in situazioni analoghe. La sentenza stabilisce che anche l’utilizzo di crediti fiscali legati a agevolazioni, come nel caso del Superbonus 110%, deve essere soggetto alla proroga del termine in caso di scadenza durante un giorno festivo. Questo significa che, in circostanze simili, il contribuente ha il diritto di vedersi riconosciuto il credito il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza, qualora quest’ultima coincida con un giorno festivo.

In conclusione, la decisione della Corte di Giustizia Tributaria non solo risolve un caso specifico ma consolida un principio di grande rilevanza: l’automatica proroga dei termini di scadenza in presenza di giorni festivi deve essere applicata anche al contesto delle agevolazioni fiscali, offrendo così una maggiore tutela ai contribuenti.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.