Un approfondimento, curato dal Dottor Stefano Saracchi, in merito alla compensazione dei crediti con la Pubblica Amministrazione.


Premessa

La compensazione dei crediti è disciplinata dagli articoli 1241 e seguenti del codice civile: “Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

È, quindi, un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento. In particolare, quando due soggetti sono al contempo creditore e debitore l’uno rispetto all’altro, i due debiti, appunto, si estinguono per le quantità corrispondenti.

Questa semplice regola “algebrica” nel tempo è stata sempre posta in discussione nei rapporti con la P.A..

La legge n. 91 del 15/07/2022 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

All’interno di tali interventi in modifica è stata inserita l’operatività dell’istituto della compensazione anche nel rapporto con la P.A. a decorrere dal 16 luglio 2022.

La Legge n. 91 del 15 luglio 2022

La norma stabilisce che i crediti compensabili siano quelli non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e che hanno ad oggetto determinate attività.

L’articolo 20-ter della legge nr. 91 del 15/07/2022 stabilisce che al comma 1 dell’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: “forniture” sono inserite le seguenti: “prestazioni professionali”;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione”;

c) al secondo periodo, le parole: “A tal fine” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini di cui al primo periodo”.

Con l’introduzione di queste modifiche l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella sua parte sostanziale qualifica la fattispecie identificando i requisiti di compensazione:

1. A partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.”

Da ultimo la nuova disciplina abroga il comma 7-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Viene quindi eliminata la disciplina speciale della compensazione cd provvisoria ovvero le modalità, nell’anno 2014, per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Conclusioni

Sembra chiaro che il legislatore abbia voluto:

  • ampliare il perimetro di riferimento per l’applicazione della norma inserendo anche le “prestazioni professionali
  • identificare, con l’abrogazione di una norma del 2013, un principio generale e astratto di applicazione dell’istituto senza limiti temporali trasformando l’eccezione in una regola.

 

 


Fonte: articolo di Stefano Saracchi - Dirigente con incarico di livello generale dell’Amministrazione di Stato