come-calcolare-assegni-familiariI lavoratori dipendenti, anche in disoccupazione e pensionati, ed i collaboratori (lavoratori parasubordinati), possono aver diritto a dei benefici per il nucleo familiare: ma come calcolare gli assegni familiari?


L’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico erogato dall’INPS per le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

 

Modulo di Domanda per Assegni Familiari Dipendenti Pubblici nel 2021.

 

I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

 

A chi spettano?

 

Sono beneficiari di questa agevolazione:

 

  • lavoratori dipendenti in attività;
  • lavoratori disoccupati;
  • lavoratori cassintegrati;
  • lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori assenti per malattia o maternità;
  • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
  • lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
  • lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps;
  • titolari di pensioni derivanti da lavoro dipendente (privato o pubblico);
  • soci di cooperative, che prestano attività di lavoro per conto della società, in presenza di particolari condizioni.

 

Come calcolare gli Assegni Familiari?

 

L’importo, richiedibile tramite apposito modulo, dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

 

L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 18 maggio 2017 n.87).

 

redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro). Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.

 

Nello specifico, per stabilire l’importo Anf spettante, si devono prendere in considerazione le tabelle pubblicate annualmente dall’Inps, che hanno validità dal 1° luglio di un determinato anno al 30 giugno dell’anno successivo: individuata la tabella di riferimento (come abbiamo osservato, dalla 11 alla 21D), è necessario individuare la fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare, nella colonna che corrisponde al numero dei componenti della famiglia, e verificare qual è l’assegno corrispondente indicato dall’Inps.

 

Quest’operazione è effettuata automaticamente dai datori di lavoro, attraverso i principali software paghe.

 

Cosa è escluso tra i redditi?

 

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

 

  • Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

 

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

 

L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è:

 

  • addetto ai servizi domestici;
  • iscritto alla Gestione Separata;
  • operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
  • lavoratore di ditte cessate o fallite;
  • beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

 

L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

 

Quando decade il beneficio?

 

Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso: ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge/parte di unione civile decade per l’ex coniuge/parte di unione civile, mentre, resta valido per i figli affidati; o nel caso di  raggiungimento della maggiore età del figlio non inabile a proficuo lavoro.