La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 203 e 204 del regolamento (Cee), istitutivo di un codice doganale comunitario ed è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone una società olandese all’amministrazione finanziaria olandese in relazione al pagamento dei diritti doganali di cui la società sarebbe debitrice per aver sottratto merci al controllo doganale omettendo di concludere i regimi di transito comunitario esterno nei quali la stessa aveva vincolato tali merci.
Il profilo della società
Detta società fornisce servizi logistici, ed ha presentato, in quanto obbligato principale, alcune dichiarazioni elettroniche di vincolo di prodotti alimentari al regime di transito. In tali dichiarazioni veniva sempre indicato un ufficio doganale (ufficio A) come ufficio doganale di partenza e, altri uffici (uffici B) come uffici di destinazione. L’ufficio doganale di partenza ha comunicato alla società di non aver ricevuto il necessario esemplare di rinvio né la conferma elettronica di rinvio. A seguito della richiesta di tale ufficio di fornire la prova che detti regimi si fossero conclusi in modo corretto, la società ha presentato numerosi documenti commerciali di trasporto.
Il contenzioso e il rinvio alla Corte Ue
Sulla vicenda si è sviluppato un contenzioso che è approdato dinanzi alla Corte di cassazione olandese che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione, con cui chiede di conoscere se gli articoli 203 e 204 del codice doganale debbano essere interpretati nel senso che un’inosservanza dell’obbligo di presentare una merce vincolata al regime di transito all’ufficio doganale di destinazione faccia, in linea di principio, sorgere un’obbligazione doganale sulla base dell’articolo 204 di tale codice, e non già dell’articolo 203 dello stesso, allorché la merce considerata è uscita dal territorio doganale dell’Unione e il titolare di detto regime non è in grado di produrre documenti conformi agli articoli 365, paragrafo 3, o 366, paragrafi 2 e 3, del regolamento d’applicazione.
Le valutazioni della Corte
Con riferimento agli ambiti di applicazione degli articoli 203 e 204 del codice doganale, la Corte UE fa presente che essi sono distinti. Infatti, mentre la prima disposizione riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, la seconda riguarda inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale. Dal testo dell’articolo 204 del codice doganale si evince che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 203 dello stesso codice.
Da ciò deriva che, per determinare quale fra queste due disposizioni sia quella sulla cui base è sorta un’obbligazione doganale all’importazione, si deve innanzitutto esaminare se i fatti che costituiscono oggetto della controversia costituiscano una sottrazione al controllo doganale, ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale. Solo qualora la risposta a tale questione sia negativa, possono trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 204 del codice doganale.
Per quanto riguarda, più in particolare, la nozione di sottrazione al controllo doganale, di cui all’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale, va menzionato che, in coerenza con la giurisprudenza della Corte, tale nozione deve essere intesa nel senso di comprendere qualsiasi azione od omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dall’articolo 37, paragrafo 1, del codice doganale.
Affinchè si verifichi una sottrazione al controllo doganale, è sufficiente che la merce sia stata obiettivamente sottratta a possibili controlli doganali indipendentemente dal fatto che questi siano stati effettivamente svolti dall’autorità
Sulla base della giurisprudenza consolidata in materia, occorre tener conto del fatto che una situazione come quella oggetto della controversia, rientra nell’ambito di applicazione non già dell’articolo 204 del codice doganale, bensì dell’articolo 203 dello stesso. Infatti, l’obbligo per il titolare di un regime di transito di presentare la merce all’ufficio doganale di destinazione, previsto all’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, svolge un ruolo fondamentale per il funzionamento del controllo doganale nell’ambito di un siffatto regime, poiché, nel rispetto dell’articolo 92, paragrafo 2, di detto codice, tale presentazione consente alle autorità doganali di determinare, in base al confronto dei dati disponibili all’ufficio di partenza e di quelli disponibili all’ufficio di destinazione, se il regime di transito si sia concluso in modo corretto.
Peraltro, la circostanza che le merci siano uscite dal territorio doganale dell’Unione non osta a che un’inosservanza dell’obbligo di presentare tali merci ai loro rispettivi uffici doganali di destinazione sia qualificata come ‘sottrazione al controllo doganale’, idonea a far sorgere un’obbligazione doganale sulla base dell’articolo 203 del codice doganale. Infatti, la Corte ha già concluso per la sussistenza di una siffatta sottrazione nonostante l’assenza di introduzione irregolare delle merci considerate nel circuito economico dell’Unione.
Analogamente, la Corte ha già dichiarato che l’inosservanza dell’obbligo di vincolare una merce al regime di transito costituiva una sottrazione al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale, benchè la merce considerata fosse uscita dal territorio dell’Unione. La Corte ha inoltre ritenuto, che la temporanea rimozione del documento di transito dalle merci ivi indicate doveva essere qualificata come ‘sottrazione delle suddette merci al controllo doganale’, benchè le merci considerate fossero state introdotte correttamente nel circuito economico dell’Unione tramite la loro immissione in libera pratica.
Inoltre, il carattere economico dei dazi all’importazione non risulta ostativa a che, in una situazione in cui le merci sono uscite dal territorio doganale dell’Unione, un’obbligazione doganale si perfezioni in base a quanto previsto dall’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale, poiché l’articolo 239 dello stesso codice prevede, a talune condizioni, il rimborso o lo sgravio dei dazi legalmente dovuti.
Le conclusioni degli eurogiudici
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che gli articoli 203 e 204 del codice doganale devono essere interpretati nel senso che un’inosservanza dell’obbligo di presentare una merce vincolata al regime di transito all’ufficio doganale di destinazione fa sorgere un’obbligazione doganale sulla base non già dell’articolo 204 di tale codice, bensì dell’articolo 203 dello stesso, allorché la merce considerata è uscita dal territorio doganale dell’Unione e il titolare di detto regime non è in grado di produrre documenti conformi agli articoli 365, paragrafo 3, o 366, paragrafi 2 e 3, del regolamento d’applicazione.