Una chiusura del conto corrente in tempi certi, e soprattutto non biblici, è uno dei principali effetti che si avranno con l’applicazione delle norme contenute nel decreto approvato ad inizio anno dal governo guidato da Matteo Renzi. In teoria già con il decreto Bersani la “portabilità” del conto corrente, e la chiusura di quello dal quale si traslocava, doveva avvenire senza difficoltà, ma la poca chiarezza della legge aveva permesso alle banche di adottare una serie di disposizioni differenti, che finivano con il provocare enormi disagi, e lievitazione dei costi (spesso con delle sovrapposizioni tra le spese del vecchio con quelle del nuovo conto).
Da qui la decisione di riscrivere i punti più critici. La prima modifica riguarda la data di chiusura e trasferimento di tutte le utenze, rid, e addebiti o accrediti vari, al massimo entro 15 giorni dalla richiesta. La data di chiusura reale inoltre viene decisa proprio dal correntista, che non deve più barcamenarsi tra varie scartoffie oltre che con i fornitori di servizi, finanziarie in corso, o altro. Chi decide di traslocare ora deve firmare un solo modulo (non ci saranno più banche con una propria modulistica, ma moduli di richiesta chiusura e trasferimento sono standardizzati, così come la procedura), e indicare la data nella quale vuole che il tutto diventi operativo (con un solo limite, di almeno 6 giorni come minimo), quindi lasciare alle due banche il resto del lavoro.
La banca presso la quale il conto viene chiuso ha l’incombenza anche di disdire, a valere dalla data indicata del modulo firmato, tutti gli addebiti che ci sono sul conto da chiudere (entra su http://www.migliorcontocorrente.org e scopri maggiori info). L’unico limite, perché la procedura possa essere eseguita è l’eventuale presenza di un saldo negativo, o nel caso in cui ci siano spese programmate ma non ancora contabilizzate: in entrambi i casi la banca deve darne immediata comunicazione al correntista, perché provveda a sistemare il saldo.