Si ribadisce quanto affermato dalle sezioni unite con sentenza n. 11082 del 2010, secondo cui la giurisdizione del giudice tributario ha carattere pieno ed esclusivo e si estende non solo all’impugnazione del provvedimento impositivo ma anche alla legittimità di tutti gli atti del relativo procedimento, ivi compresa l’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica, ai sensi del DPR n. 633 del 1972, art. 52, comma 3, sostanzialmente perché l’eventuale giudizio negativo in ordine alla legittimità (formale o sostanziale) su di un atto istruttorio prodromico può determinare la caducazione, per illegittimità derivata, dell’atto “finale” impugnato, con la conseguenza che gli eventuali vizi di atti istruttori prodromici possono essere fatti valere dinanzi al giudice tributario soltanto in caso di impugnazione del provvedimento che conclude l’iter di accertamento. Qualora, invece, l’attività di accertamento non sfoci in un atto impositivo (ovvero, è da ritenersi, tale atto, come nella specie, non sia fatto oggetto di impugnazione), secondo le sezioni unite l’autorizzazione in questione, siccome in ipotesi lesiva del diritto soggettivo del contribuente a non subire verifiche fiscali al di fuori dei casi previsti dalla legge, è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice ordinario.
Sentenza n. 8587 del 2 maggio 2016 (udienza 8 marzo 2016)
Cassazione civile, sezioni unite – Pres. Canzio Giovanni – Est. Di Iasi Camilla
Giurisdizione tributaria – Estendibilità all’impugnazione del provvedimento impositivo e di tutti gli atti relativi al procedimento – Il giudice tributario conosce dei vizi di atti istruttori prodromici soltanto in caso di impugnazione del provvedimento che conclude l’iter di accertamento – Nel caso in cui l’attività non sfoci in un atto impositivo competente a juris dicere è il giudice ordinario.