La Cassazione ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità di recapito delle cartelle di Equitalia: nell’effettuare la notifica della cartella di pagamento, il messo notificatore può accorgersi che il contribuente si è trasferito in sede ignota. Cosa avviene a livello normativo?
Precedentemente, tutte le volte in cui il messo notificatore non trovava il destinatario presso la sua residenza o questi risultava irreperibile di norma era previsto il deposito delle cartelle esattoriali di Equitalia presso la Casa Comunale. Adesso ciò non è più previsto.
Se il messo notificatore si accorge che il contribuente si è trasferito in sede ignota deve innanzitutto compiere ulteriori ricerche presso il luogo di residenza della persona fisica o dove è situata la sede dell’azienda. Se tali indagini non evidenziano alcuna informazione utile ove rintracciare il destinatario, il messo deposita la cartella di pagamento presso il Comune e la notifica si considera compiuta. Questo è quanto segnalato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24958 del 10.12.15.
Tutto ciò in virtù del fatto che prenderà piede il nuovo sistema di notifica delle cartelle per posta elettronica certificata, che diventerà obbligatorio ed esclusivo, a partire dal prossimo 1° giugno. A seguire da questa data, infatti, chi fornirà un indirizzo di posta elettronica non valido o non più attivo, vedrà il deposito non più presso la Casa Comunale, bensì quello presso gli uffici della Camera di Commercio. In tal modo la notifica si considererà effettuata in modo regolare.
Nell’eventualità in cui l’indirizzo di PEC del destinatario non risulti valido, o risulti inattivo, la notificazione avverrà mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio con pubblicazione del relativo avviso sul suo sito informatico istituzionale. Il destinatario riceverà quindi una classica raccomandata con avviso di ricevimento, ma l’ente di riscossione (Equitalia) non è chiamato ad effettuare alcun altro adempimento.
Nella norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.233 del 7-10-2015:
“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). All’Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.”
Equitalia reperirà i relativi indirizzi PEC presso il registro Ini-Pec e lì spedirà l’email con l’allegato della cartella. Se la casella di posta elettronica risulterà non attivo o non valido, non ci sarà più il deposito cartaceo in Comune bensì:
– deposito presso la Camera di Commercio
– pubblicazione di avviso sul sito della medesima Camera di Commercio
– comunicazione al destinatario con raccomandata a/r.