Se trattengo la caparra confirmatoria per la mancata formalizzazione di una vendita per inadempienza dell’acquirente, devo dichiararla? In quale tipologia di reddito rientra?
Pietro C.
Di norma, la caparra confirmatoria, avendo funzione risarcitoria del danno in caso di inadempimento ingiustificato, non costituisce corrispettivo dell’operazione (articolo 1385 del codice civile). Non assume, pertanto, alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette fino al momento in cui è imputata in conto prezzo, originando solo in tale momento ricavi tassabili. È comunque necessario che la corresponsione dell’importo a titolo di caparra risulti da una specifica volontà delle parti, ovvero da un accordo formale (circolare 18/E del 2013). In caso di ritenzione della caparra da parte del venditore per inadempimento contrattuale della controparte, la stessa può, però, rivestire la natura di componente positivo di reddito. Infatti, qualora avessero costituito reddito i ricavi derivanti dalla vendita o dalla prestazione non concretizzata, avranno la medesima natura (e apparterranno alla medesima categoria reddituale) anche i proventi conseguiti in sostituzione degli stessi a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (articolo 6, comma 2, del Tuir).