Canone unico impianti pubblicitari: ecco alcune indicazioni in merito a competenze e gettiti degli Enti Locali.
Disponibile la nota di approfondimento dell’Ifel in merito al riparto del canone unico di cui alla legge 160 del 2019 tra Comuni e Province (e Città metropolitane), con riferimento sia alle occupazioni realizzate su strade provinciali con mezzi pubblicitari, sia alle occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali situati all’interno di centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Per una panoramica completa sul Canone Unico potete consultare questo approfondimento.
Premessa
Va premesso che in regime dei previgenti prelievi sia il Comune che la Provincia erano qualificati soggetti attivi della TOSAP. L’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 disponeva, infatti, che
«Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province».
Il successivo art. 39 dettava la definizione di soggetto attivo e soggetto passivo, prevedendo che
«La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio»
Pertanto, la tassa era dovuta per l’occupazione, anche abusiva,del suolo pubblico “appartenente” al Comune o alla Provincia, essendo irrilevante il soggetto deputato al rilascio del titolo autorizzatorio.
Con riferimento, invece, alla pubblicità l’unico soggetto attivo d’imposta era il Comune. L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, disponeva:
«La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate».
Canone unico impianti pubblicitari: competenze e gettiti degli Enti Locali
La prima considerazione da fare è che il nuovo prelievo ha sostituito i previgenti, senza però spostare la soggettività attiva da un ente all’altro. Pertanto, anche col nuovo canone unico la Provincia potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico collegata all’occupazione di suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
La nozione di Canone “unico”, in altri termini, non trova applicazione nel senso della fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi, non essendo tale confluenza prevista da alcun passo della legge 160/2019.
Quindi, la Provincia continuerà, come in passato, a riscuotere il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all’interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Il comma 819 chiarisce che il canone è costituito da due autonomi presupposti, ovvero:
- quello relativo all’occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- quello relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Un impianto pubblicitario installato fuori dal centro abitato e su strada provinciale realizza quindi entrambi i presupposti, in quanto concretizza una occupazione di strada pubblica di proprietà provinciale ed allo stesso tempo realizza una diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale.
Conclusioni
Conclusivamente, considerato che:
- il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi;
- ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
- il principio dell’assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all’occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere:
- che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
- che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all’applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l’occupazione del suolo pubblico.
Il testo completo della nota IFEL
A questo link potete consultare il testo completo della nota IFEL.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
La “Nota di approfondimento” dell’IFEL non è condivisibile per la parte relativa ai centri abitati e, quindi, per ciò che riguarda l’interpretazione del comma 818 dell’articolo 1 della legge 160/2019. Innanzitutto, non è proprio sostenibile l’affermazione IFEL secondo cui “Dalle norme sopra richiamate, dunque, emerge che nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, le strade sono tutte comunali. Nei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti invece le strade provinciali rimangono di proprietà della Provincia”, perché non è vero: il parametro di riferimento fissato nel Codice della Strada per stabilire la proprietà (l’appartenenza) delle strade è dato dalla popolazione… Leggi il resto »