calcolo-imu-seconda-casaL’IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, si deve versare per il possesso di qualunque immobile, terreno o area edificabile.


La legge di stabilità per il 2014 ha individuato l’IMU quale imposta facente parte, insieme alla TASI (tributo per i servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, della IUC, sostituendo così l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

 

Per il calcolo dell’IMU vanno considerate come seconde case tutte le abitazioni che, in base alla normativa attuale, non possono beneficiare delle agevolazioni prima casa.

 

Con il termine seconda casa si intende comunemente qualsiasi abitazione che non sia adibita ad abitazione principale, quindi dove si ha residenza e domicilio.

 

Rientrano in questa categoria:

 

  • gli immobili acquistati a scopo di investimento, ad esempio per affittarli,
  • gli immobili sfitti non occupati,
  • le case utilizzate per le vacanze
  • qualsiasi altro immobile nel quale il proprietario non risiede anagraficamente con il proprio nucleo familiare.

 

Rientrano anche le prime case se accatastate come A/1, A/8 e A/9, che fruiscono dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro.

 

L’aliquota IMU per le abitazioni secondarie e relative pertinenze è quella base del 7,6 per mille. Il Comune può decidere autonomamente di aumentare o diminuire l’aliquota base del 3 per mille.

 

Per chi ha deciso di pagare in due rate, la seconda rata per saldare il conto è in scadenza il 17 dicembre prossimo. Con il saldo di dicembre il contribuente dovrà versare il restante 50% con l’eventuale conguaglio sulle aliquote 2017 fissate dal comune.

 

Come calcolare l’IMU?

 

Se si vuole calcolare l’Imu la prima cosa da fare è andare sul sito del proprio Comune di residenza e vedere se sono state pubblicate delibere con aggiornamento delle aliquote Imu per il 2018.

 

Infatti, l’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali.

 

Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali.

 

Per calcolare l’Imu sarà necessario essere in possesso della rendita catastale della propria abitazione. Nel caso di mancato possesso è possibile ottenerla gratuitamente accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

I soggetti obbligati a versare l’Imu 2018 sono tutti i proprietari di immobili e tutti coloro che risultano essere titolari di diritti reali di godimento su beni immobili, come ad esempio:

 

  • l’usufruttuario,
  • il titolare del diritto di abitazione
  • i titolari del diritto d’uso e di superficie.

 

Entro il 17 dicembre 2018 dovrà essere corrisposto anche l’eventuale conguaglio addebitato a seguito della variazione delle aliquote comunali sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.

 

Nel caso in cui le aliquote relative all’Imu 2018 non vengano aggiornate oppure nel caso in cui l’aggiornamento avvenga dopo la data sopra indicata non sarà addebitato alcun conguaglio.

 

Chi non paga l’IMUimu-seconda-casa-house

 

Oltre alle abitazioni principali non di lusso o di pregio, sono esentati dall’Imu i seguenti immobili:

 

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

 

Eccezioni

 

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è prevista una riduzione IMU e TASI del 50% applicabile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base di quanto disposto dalla delibera ID n. 45/2017 del 27/03/2017, vigente a fini regolamentari che ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2017.

 

È consigliabile comunque consultare sempre anche le delibere comunali contenenti le regole per tali fabbricati.

 

Il comune ha la facoltà di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili. Ma a condizione che essi acquisiscano la residenza in istituti di sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

A decorrere dal 2016, invece, per il Comune non è più prevista una particolare facoltà. Vale a dire considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti. Ma solo a quelli in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

 

Per questa unità immobiliare data in comodato è prevista direttamente dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile. Fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, purché ricorrano le seguenti condizioni:

 

  • il contratto di comodato sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

 

imu-seconda-casa-tassaCome si paga l’IMU

 

Per pagare l’IMU si possono usare il modello F24 o il bollettino postale (sia cartaceo sia telematico).

 

Se Imu e Tasi riguardano lo stesso immobile occorre comunque compilare due moduli distinti, poiché sono diversi i codici dei tributi.

 

Bisogna calcolare l’importo sulla base delle delibere comunali disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze.

 

Per il calcolo dell’Imu si parte dalla base imponibile costituita dalla rendita catastale. Questa si rivaluta del 5% e si moltiplica per un coefficiente previsto dalla normativa, diverso per ogni categoria catastale.

 

 

IMU TASI
abitazione principale cat. catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 esclusa esclusa
abitazione principale cat. catastali A/1, A/8 e A/9 soggetta a imposta soggetta a imposta
altri fabbricati soggetti a imposta soggetti a imposta
fabbricati rurali strumentali esclusi soggetti a imposta
aree fabbricabili soggette a imposta soggette a imposta
terreni agricoli soggetti a imposta esclusi