bonus-pubblicita-invio-dichiarazione-sostitutivaBonus Pubblicità: entro quando deve essere inviata la dichiarazione sostitutiva correlata al beneficio?


Coloro che hanno validamente presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (bonus pubblicità – articolo 57-bis, Dl 50/2017) per il 2018 e che sono presenti nell’elenco dei richiedenti, pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’editoria, possono, entro il 31 gennaio 2019, presentare telematicamente, attraverso l’apposita procedura accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2018.

 

Per ulteriori informazioni sul tax credit, è possibile consultare la sezione dedicata disponibile sul sito del Dipartimento (in cui si trovano anche le Faq), oppure la scheda presente sul sito dell’Agenzia.

 

A questo link tutte le informazioni riguardanti il Bonus Pubblicità a partire dal 2021.

 

Chi può accedere?

 

Ricordiamo che possono acccedere al bonus pubblicità i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

 

ATTENZIONE: nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’uno per cento.

 

Misura del beneficio

 

Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per  startup innovative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

In sede di prima applicazione, anche alle microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75 per cento, in attesa che la Commissione Europea – alla quale la misura è stata notificata – si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato.

 

Le risorse corrispondenti alle concessioni nella misura del 90 per cento saranno ovviamente accantonate per essere poi effettivamente destinate successivamente all’approvazione della Commissione.