La richiesta di chiarimenti arriva da un contribuente iscritto all’Anagrafe italiani residenti all’estero (Aire) che ha stipulato un atto di compravendita di un immobile sito in un comune italiano, per il quale ha usufruito dei benefici fiscali “prima casa”.
Bonus Prima Casa: ecco le regole per italiano emigrato all’estero stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
L’istante fa presente che pur essendo iscritto all’Aire e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, aveva dichiarato in atto di voler trasferire, entro 18 mesi, la propria residenza nel comune in cui si trova l’immobile acquistato.
Ma ora il perdurare di impegni lavorativi lo trattengono all’estero impedendogli di mettere in atto tale trasferimento.
Bonus Prima Casa: regole per italiano emigrato all’estero
La circolare n. 38/2005 ha chiarito che la condizione di emigrato all’estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all’Aire. Ma può essere autocertificata dall’interessato con una dichiarazione resa nell’atto di acquisto.
Come stabilito nella risposta n. 333 dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2020, il contribuente che non ha dichiarato in atto l’iscrizione all’Aire, pur avendone i requisiti, può mantenere l’agevolazione “prima casa”.
Questo però se dichiara, con atto integrativo, entro 18 mesi dall’acquisto, che al momento della firma del contratto di compravendita era cittadino italiano emigrato all’estero.
E quindi non tenuto a trasferire obbligatoriamente la residenza, rettificando così la dichiarazione resa in sede di stipula dell’atto originario per quanto concerne la residenza.
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Infine, l’Agenzia ricorda che in materia è intervenuto l’articolo 24 del Dl n. 23/2020. Secondo il Decreto Legge
- si disciplina, tra l’altro la sospensione dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa”
- e si stabilisce che:
“I termini sono previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. E sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”.
Detti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it