bonus ridottiAcquistano concretezza gli annunciati tagli, previsti dalla legge di stabilità 2015, al credito d’imposta sulle accise relative a benzina e Gpl consumati da taxi e autovetture da noleggio con conducente (Ncc), e al bonus per l’acquisto di gasolio e Gpl da riscaldamento utilizzati nelle aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

 

Il via decisivo arriva con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre, del Dpcm 29 settembre 2015, che dà attuazione, su proposta del ministero dell’Economia e delle Finanze, ad alcuni dei ridimensionamenti stabiliti dall’articolo 1, comma 242, della legge di stabilità 190/2014. In particolare, sono interessate le agevolazioni indicate all’elenco 2 allegato alla stessa legge. Lo scopo è garantire effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l’anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

 

Il decreto svolge il compito assegnatogli dalla Stabilità 2015 e interviene, in primis, sul rimborso parziale dell’accise relativa a quanto speso in carburante per l’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza (in pratica taxi ed Ncc), compresi i motoscafi nel caso in cui questi sostituiscano, nelle località lacuali, il servizio pubblico per il trasporto di persone (punto 12, tabella A, Dlgs 504/1995). L’agevolazione prevedeva un contributo di 12,72601 euro per mille litri di gasolio, e di 15,33154 euro per mille chilogrammi di olio combustibile e prodotti energetici greggi, naturali. Il taglio, stabilisce l’articolo 1 del Dpcm, è del 49,41% per l’anno 2015 e del 56,87% dal 2016.

 

Meno sostanzioso il ritocco al credito d’imposta relativo ai combustibili da riscaldamento per le zone dello Stivale più fredde o geograficamente svantaggiate. Scende, infatti, del 5,07% il beneficio previsto dal combinato dell’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 448/1998, e dell’articolo 2, comma 12, della legge 203/2008. La nuova percentuale prende il via dall’entrata in vigore del decreto in esame.

 

Non vengono toccati, invece, gli altri bonus che, secondo la legge di stabilità 2015, potevano subire un ribasso. Si tratta, in particolare, dei crediti:

 

  • per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13, legge 388/2000 – forfettino). Il regime, in realtà, è ormai abrogato

 

  • per gli investimenti relativi a campagne pubblicitarie realizzate in specifiche aree (articolo 61, comma 13, legge 289/2002)

 

  • a favore delle farmacie che acquistano e installano il software per la lettura ottica e trasmissione dei dati connessi alla gestione della tessera sanitaria (articolo 39, commi 6 e 13-bis, del Dl 269/2003)

 

  • alle imprese che sviluppano nel territorio piattaforme telematiche per la distribuzione, vendita e noleggio delle opere di ingegno digitali. L’agevolazione, prevista dall’articolo 11-bis, comma 1, del Dl 179/2012), è stata abrogata dall’articolo 1, comma 335, della legge 147/2013

 

  • per gli investimenti delle imprese editoriali (articolo 8 della legge 62/2001). In questo caso, i diritti dei beneficiari sono già maturati.