bilancio-covid-19-programmazioneIn un periodo particolare come questo diviene fondamentale operare in una corretta ottica di programmazione, effettuando un’analisi del bilancio in redigendo, o di quello già approvato, che prenda in considerazione le peculiarità del momento.


I diversi risvolti del bilancio in tempo di Covid-19: programmazione e scadenze. Nel richiamo delle normative attuali, abbracciando già alcune di quelle che saranno le evoluzioni post emendamenti, dettati in larga misura dal Decreto Cura Italia, e nell’attesa del Decreto di aprile, facciamo il quadro della situazione attuale.

Prossime scadenze

Sulla base di quanto previsto dal D.L. 18/2020, Decreto Cura Italia così come emendato alla data odierna, vediamo quali sono le scadenze che ci attendono:

  • 30 aprile 2020: al momento resta in vigore questa scadenza per quanto riguarda il regolamento TARI (c. 683 bis Legge 147/2013 modificata dal D.L. 124/2019). Sia ANCI che IFEL si stanno adoperando per far procrastinare detto termine all’approvazione del Bilancio.
  • 30 giugno: termine fissato dalla Legge di Bilancio 2020 per la definizione delle aliquote e la presentazione del Regolamento IMU. In questa data cade anche il termine, che originariamente era fissato al 30 aprile, per la determinazione delle tariffe e del Piano Economico Finanziario TARI 2020 (art. 107 c.4 D.L. 18/2020). Attualmente il 30 giugno è anche il termine ultimo per l’approvazione del rendiconto 2019
  • 31 luglio: il 31 luglio è il termine entro cui deve essere effettuata, almeno una volta, la salvaguardia degli equilibri e la procedura di assestamento del bilancio. Questa data segna anche il punto di riferimento per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti degli altri tributi, anche per questo adempimento ANCI e IFEL stanno richiedendo una proroga. Rileviamo infine come la fine del mese di luglio coincida con il termine ultimo, attualmente, per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.
  • 30 settembre 2020: a essere posticipato rispetto alla scadenza originaria del 31 luglio è anche il termine che interessa il D.U.P. 2021-2023. Un altro adempimento che è caratterizzato da richiesta di proroga è quello riconducibile al bilancio consolidato 2019; la motivazione in questo caso è riconducibile allo spostamento di due mesi del termine di deposito dei bilanci delle società, che possono quindi andare a giugno.
  • 31 dicembre 2020: termine ordinario per l’approvazione del bilancio 2021-2023 e, nel caso in cui l’ente abbia utilizzato la proroga, contemplata nell’art. 107 c. 5 D.L. 18/2020, determinazione delle tariffe e del Piano Economico Finanziario TARI 2020.

Bilancio approvato o esercizio provvisorio

In questo momento abbiamo una principale diversificazione operativa tra gli enti, vi sono infatti coloro che lavorano sulla base del bilancio 2020/2022 già approvato e quelli che si trovano ad agire, sfruttando la proroga in essere, in esercizio provvisorio.

Come vedremo di seguito, gli enti che non hanno approvato il bilancio si ritrovano con strumenti fortemente limitati e il periodo di emergenza, agendo come effetto amplificatore, mette ancor più in evidenza che sia una prassi da evitare. Una corretta programmazione, che sul bilancio si spinge già sui tre anni, dovrebbe agevolare il processo di approvazione entro la fine del periodo precedente per evitare l’esercizio provvisorio.

Essendo questa fase operativa caratterizzata da una moltitudine di interventi di variazione vediamo che, nel caso degli enti che si trovano ad operare in esercizio provvisorio, queste variazioni possono essere effettuate per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenze la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente.

Riconducendo la nostra operatività prevalentemente a operazioni straordinarie rileviamo quindi il motivo che giustifica gli interventi sul nostro bilancio.

A fronte delle necessità sopra richiamata posso quindi operare delle variazioni in esercizio provvisorio, presentiamole a memoria:

  • Prelevamento fondo di riserva: il prelevamento dal fondo di riserva può essere effettuato per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente); oppure per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. Qualora detto prelevamento avvenga in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione sarà necessario sottrarre dall’importo massimo del fondo di riserva il totale dei prelevamenti disposti durante l’esercizio provvisorio.
  • Variazioni di esigibilità.
  • Variazioni di PEG.
  • Variazioni di bilancio.
  • Applicazione avanzo presunto ai fini degli equilibri.

Individuazione possibili ricadute sul bilancio

  • IMU: la probabile riduzione di liquidità dei contribuenti potrebbe comportare minori incassi e un potenziale correlato aumento dell’evasione. Un elemento che va fortemente a minare gli equilibri risiede nel fatto che l’IMU è un’entrata che si accerta per cassa. Un fattore altresì importante da prendere in considerazione è il potenziale ridimensionamento della base imponibile della aree fabbricabili per decremento del loro valore commerciale.
  • Pubblicità – TOSAP/COSAP: la contrazione delle attività commerciali potrebbe portare a una contrazione di queste entrate.
  • Addizionale IRPEF: il calo dei redditi dei soggetti passivi d’imposta si rifletterà su una diminuzione degli introiti. Il calcolo “convenzionale” previsto dal principio applicato mette a riparo il bilancio solo formalmente in quanto la ricchezza nazionale inevitabilmente ridotta porterà un mancato incasso delle somme lasciate a residui.
  • TARI: le oscillazioni qui potrebbero essere di segno opposto. A fronte di una presumibile diminuzione degli introiti per insoluti generalizzata, potremo assistere a una diminuzione del costo della raccolta dei rifiuti per una minore produzione degli stessi sulla parte non domestica e ad un aumento sulla domestica. Ulteriore incognita l’aumento del rifiuto ingombrante per tutte le famiglie in quarantena.
  • Recupero evasione tributi: la probabile riduzione di liquidità dei contribuenti potrebbe comportare minori incassi controbilanciati da una contrazione F.C.D.E. e a una diminuzione di eventuali compensi/aggi per service esterni. Da non trascurare il ridotto impiego di tempo degli addetti all’attività.
  • Imposta di soggiorno: potenzialmente il calo del turismo si rifletterà su questa entrata. Collegata ad un bene non primario è sicuramente quella che avrà una contrazione maggiore. È opportuno al contempo rilevare come i costi connessi al turismo potrebbero anch’essi subire una diminuzione.
  • Proventi sanzione CDS: è ipotizzabile una diminuzione a fronte del minore flusso veicolare, il tutto con contestuale diminuzione dei costi correlati per la gestione delle pratiche e oneri connessi.
  • Proventi parcheggi a pagamento: il calo della mobilità e la probabile chiusura di molte attività porterà probabilmente a una riduzione di questi proventi; per contro è ragionevole ipotizzare il calo delle spese correlate alla gestione degli stessi.
  • Refezione scolastica, trasporto, nido e altre entrate connesse ai servizi educativi e per l’infanzia: la mancata, o ridotta, fruizione del servizio, e probabili successive minori iscrizioni, porterà a una contrazione degli introiti. Dal punto di vista della spesa anche questa subirà probabilmente un arresto, a meno che non si intervenga con delle prestazioni sostitutive come previsto dall’art. 48 del D.L. 18/2020. Un occhio di riguardo va al trasporto scolastico, per cui gli enti locali devono pagare i corrispettivi contrattuali anche se la prestazione non è stata resa, vale il cosiddetto principio del vuoto per pieno. Art. 92 c. 4 bis dl 18/20. Qualora gli enti gestiscano detti servizi in economia si rileveranno solo perdite senza sensibili diminuzioni nei costi connessi.
  • Proventi dei servizi culturali (musei, teatri, spettacoli): riduzione dei proventi per sospensione delle attività con possibile abbattimento dei costi prestando sempre attenzione rispetto a quanto eventualmente contrattualizzato con i gestori.
  • Diritti di segreteria: la chiusura degli uffici comporterà, probabilmente, una riduzione dei proventi dei diritti di segreteria.
  • Proventi permessi di costruire: la minore capacità di spesa e la stasi del mercato potrebbe essere causa di una conseguente riduzione di questi introiti.
  • Proventi da alienazioni: la minore capacità di spesa, e la stasi del mercato, potrebbe essere causa di una conseguente riduzione degli introiti da alienazione.
  • Lavori pubblici: la sospensione dei lavori, che ha probabilmente interessato molti cantieri, determina necessariamente il ricalcolo dei cronoprogrammi con le relative scadenze iscritte a bilancio.
  • Servizi sociali: è ragionevole stimare un incremento nelle spese di questo settore.

Alcuni interventi del Decreto Cura Italia che impattano sul Bilancio

  • Oneri di urbanizzazione (art. 109 c. 2 D.L. 18/2020): gli oneri di urbanizzazione potranno essere utilizzati anche integralmente per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza, ad esclusione delle quote riconducibili alle sanzioni previste dall’art. 31, comma 4-bis, del DPR 380/2001. La deroga alle finalità indicate al comma 460 della legge 232/2016 vige per il solo anno 2020 e deve comunque salvaguardare gli equilibri di bilancio.
  • Avanzo amministrazione libero (art. 109 c. 2 D.L. 18/2020): per il 2020 è possibile utilizzare l’avanzo libero per finanziare le spese correnti connesse all’emergenza COVID. La quota di avanzo libero che può essere utilizzato non deve eccedere l’80% della consistenza complessiva dell’avanzo libero.
  • Svincolo avanzo (D.L. 18/2020): in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo esecutivo, gli enti sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già̀ finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già̀ contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. Lo svincolo può già avvenire in fase di approvazione dello schema di rendiconto da parte dell’organo esecutivo, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme. Le risorse, che così svincolate confluiranno in avanzo libero, potranno essere utilizzate, nelle more dell’approvazione definitiva del rendiconto, nei limiti dell’80%.
  • C.D.E. (art. 107 bis D.L. 18/2020): a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 è possibile calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità̀ delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione, o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Gli enti locali hanno la facoltà di sostituire le riscossioni registrate nel 2020 con quelle intervenute nell’anno 2019 ai fini del calcolo del FCDE dei titoli 1 e 3, a partire dal calcolo del rendiconto 2019 e del bilancio 2021
  • Ripiano disavanzo di amministrazione (art. 111 c. 4 bis D.L. 18/2020): nel caso in cui l’ente abbia ripianato il proprio disavanzo, nel corso di un esercizio, per un importo superiore a quello applicato al bilancio, potrà non applicare questo maggior recupero negli esercizi successivi; abbattendo quindi la quota da finanziare a carico dell’esercizio successivo.
  • Fondo per la sanificazione degli ambienti (art. 114 D.L. 18/2020): è stato istituito, e assegnato, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni.
  • Straordinario della polizia locale (art. 115 D.L. 18/2020): viene stabilito che, per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 75/2017.

È stato inoltre istituito, e ripartito, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

Manovre utili per preservare gli equilibri di cassa

La necessità di andare a specificare quali siano le principali manovre attuabili ai fini della tutela degli equilibri di cassa deriva dalla fondamentale importanza che questo valore assume con l’intento di garantire la solvibilità dell’ente verso i soggetti terzi.

  • Anticipazione di Tesoreria standard: per gli anni dal 2020 al 2022 l’anticipazione di tesoreria è di 5 /12 rispetto ai 3/12 previsti originariamente. Questa anticipazione deriva da un atto di Giunta.
  • Aggiornamento cronoprogrammi: con particolare riguardo per le opere pubbliche, specie quelle finanziate da avanzo o da FPV, occorre aggiornare i cronoprogrammi per capire quando matureranno i pagamenti. Si richiama a questo proposito quanto anticipato in termini di sospensione dei cantieri.
  • Accelerazione delle procedure di riscossione: bisogna essere reattivi in questo senso pressando gli enti concedenti contributi per ottenere la loro erogazione, portare a fine il rilascio dei mutui e relativa liquidità da parte dei diversi Istituti, monitorare i conti correnti postali ed effettuare i riversamenti con periodica ricorrenza, potenziare la gestione della fatturazione/bollettazione con il fine implementare un incasso correttamente scadenzato.
  • Anticipazione di liquidità: Per gli enti che hanno fatture o debiti scaduti al 31/12/2019, non pagati, sarà necessario fare ricorso all’anticipazione di liquidità presso la CDP o altri istituti bancari, ai sensi del comma 556 della legge 160/2019. Richiesta da presentare entro il 30 aprile 2020.
  • Rateizzazioni con i fornitori: si può prendere contatto con i fornitori principale e determinare con loro un piano di rateizzazione dei pagamenti al fine di regolare il flusso di cassa in uscita.
  • Slittamento dei mutui
    • Mutui cassa DD.PP – gestione ordinaria (comunicato stampa del 2 aprile): quota interesse 2020 pagata regolarmente, quota capitale oggetto di rinegoziazione, a fronte di specifica richiesta, che porterà a un allungamento del prestito. Le risorse liberate dovranno essere utilizzate per spese correnti.
    • Mutui cassa DD.PP. – gestione MEF (art. 112 dl 18/20 – comunicato stampa del 17 aprile): quota interessi 2020 pagata regolarmente. Quota capitale 2020 pagata l’anno successivo alla scadenza del prestito. Le risorse liberate dovranno essere utilizzate per il finanziamento di interventi utili a fronteggiare l’emergenza covid 19. Si tratta di spese correnti.
    • Mutui privati (Accordo anci-upi-abi del 6 aprile 2020): quota interessi 2020 sarà pagata regolarmente, quota capitale 2020 sarà pagata l’anno successivo alla scadenza (max 30 anni). Le risorse dovranno essere utilizzate per il finanziamento di spese correnti. Non possono accedere alla sospensione gli enti non in regola con i pagamenti, gli enti sciolti per mafia, gli enti in dissesto. Per ottenere la proroga bisogna effettuare richiesta entro il 15 maggio.

Nessuna estensione per BOC, mutui ICS e anticipazioni di liquidità.

Per un riepilogo completo sula gestione dell’ente in esercizio provvisorio potete leggere questo nostro approfondimento.


Fonte: articolo del Dott. Domenico Coviello e del Dott. Marco Sigaudo