L’immobile non consegnato o la ristrutturazione in corso non sono eventi eccezionali da giustificare il mancato trasloco nei tempi stabiliti dall’agevolazione.
In tema di benefici fiscali cd. “prima casa”, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la forza maggiore o il caso fortuito, idonei ad impedire la decadenza dell’acquirente che non abbia provveduto a trasferire la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, deve consistere in un evento inevitabile ed imprevedibile, non ravvisabile, pertanto, né in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, né in caso di protrazione di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile già edificato (cfr., Cass. n. 5015/15; Cass. 7067/14).
Sentenza n. 23227 del 13 novembre 2015 (udienza 7 ottobre 2015)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Napolitano Lucio – Pm. Cuomo Luigi
Agevolazioni “prima casa” – Mancato trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile – Forza maggiore o caso fortuito – Configurabilità