bankitalia-antiriclaggio-gazzetta-ufficialeSono state pubblicate le disposizioni di Bankitalia su Antiriclaggio in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attua la direttiva europea relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2019 il Provvedimento Banca d’Italia 23 aprile 2019 recante disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco.

Disposizioni di Bankitalia su Antiriclaggio in Gazzetta Ufficiale

Il provvedimento, vista la normativa italiana che attribuisce alla Banca d’Italia la funzione di Autorità di vigilanza di settore nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, stabilisce i requisiti che tali operatori devono possedere per l’iscrizione nell’elenco che li identifica e disciplina l’organizzazione, le procedure e i controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori iscritti nell’elenco.

L’iscrizione nell’elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • possesso della licenza ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S.;
  • possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti nel Capo III;
  • insussistenza di una delle cause di sospensione degli esponenti aziendali dalle cariche previste nel Capo III;
  • possesso da parte dei soci dei requisiti di onorabilità previsti nel Capo III;
  • assetto organizzativo e sistema dei controlli interni coerenti con quanto previsto nel Capo V del presente provvedimento nonché nel provvedimento della Banca d’Italia contenente «Disposizioni per l’attività di gestione del contante».

Domanda di iscrizione nell’elenco

L’operatore che intende chiedere l’iscrizione nell’elenco deve presentare alla Banca d’Italia la relativa domanda, redatta secondo lo schema delineato dalla normativa e sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda di iscrizione è corredata della documentazione prevista dalla legge.

Con riferimento a eventuali domande di iscrizione presentate da parte di operatori stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, in presenza delle condizioni di cui all’art. 134 -bis T.U.L.P.S., la verifica dei requisiti del presente provvedimento è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d’Italia.

Istruttoria delle domande

La Banca d’Italia, in base agli esiti dell’istruttoria effettuata circa la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco e alla completezza e coerenza della documentazione pervenuta, dispone l’iscrizione nell’elenco dandone comunicazione all’operatore ovvero nega la stessa con provvedimento motivato.

Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda. L’unità organizzativa responsabile è il Servizio gestione circolazione monetaria.