Pronto il codice tributo (“1200”) con cui le banche di credito cooperativo, che presentano alla Banca d’Italia istanza di conferimento delle rispettive aziende bancarie a una medesima società per azioni autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, dovranno versare al bilancio dello Stato un importo pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015. A istituirlo, la risoluzione n. 43/E del 30 maggio 2016.
La sua genesi risiede nel decreto legge 18/2016 (riforma delle banche di credito cooperativo), secondo cui le Bcc, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono deliberazioni di trasformazione in Spa oppure deliberano la liquidazione, con conseguente devoluzione del patrimonio della banca (articolo 150-bis, comma 5, Dlgs 358/1993).
Tuttavia, non si produce devoluzione per le banche che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 49/2016 (di conversione del Dl 18/2016), presentano alla Banca d’Italia “istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data…”. È proprio in questi casi che, al momento del conferimento, la Bcc conferente deve versare all’erario un importo pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015.
Il codice tributo “1200” deve essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno in cui avviene il conferimento.