Secondo la sentenza 15300/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli se manca la prova del potere da parte del concessionario di riscossione l’avviso di accertamento risulta nullo.
La pronuncia giuridica emessa dai giudici tributari riguarda una controversia in merito all’avviso di accertamento dell’IMU di un comune, emesso dal concessionario.
Nel caso in esame la società concessionaria, nel tentativo di recuperare l’importo, non è riuscita a fornire la necessaria prova del trasferimento del potere di accertamento e riscossione delle imposte locali da parte del comune.
Che cosa si intende per “concessionario” in questo caso?
Il termine “concessionario” si riferisce a un ente o un’azienda a cui è stata conferita la responsabilità di gestire la riscossione delle imposte locali per conto di un ente pubblico.
Il concessionario opera come intermediario tra l’ente locale e i contribuenti, svolgendo il ruolo di riscossore delle entrate fiscali.
La concessione in questo contesto indica che l’ente pubblico ha affidato in modo formale e legale al concessionario il compito di accertare e riscuotere le imposte locali, trasferendo a quest’ultimo una specifica autorità o titolo per svolgere tali attività. Questa pratica è comune in molte giurisdizioni, dove le autorità locali possono scegliere di affidare a terzi, come società specializzate nella riscossione, il compito di gestire le entrate fiscali.
Avviso di accertamento nullo senza la prova del potere del concessionario di riscossione
La Corte ha chiarito che l’azione di accertamento e riscossione dei tributi locali viene considerata parte di un servizio pubblico. Ciò significa che l’attività svolta dal concessionario è un servizio erogato nell’interesse della collettività.
Questo riconoscimento è significativo perché stabilisce che il processo di riscossione delle imposte locali non è solo una questione di natura fiscale, ma un servizio che impatta direttamente sulla comunità locale.
La Corte ha poi evidenziato che la decisione sulla modalità di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, compresa la scelta del soggetto incaricato, è una legittima opzione organizzativa del servizio pubblico. Questo principio è ancorato nell’art. 42 del d.lgs. n. 159 del 2000, noto come il testo unico degli enti locali. In sostanza, il legislatore riconosce alle autorità locali la facoltà di decidere come organizzare la riscossione delle entrate, inclusa la possibilità di affidare questa responsabilità a terzi, come appunto un concessionario.
La conclusione della Corte è che, in assenza della prova del potere del concessionario, l’avviso di accertamento emesso deve essere annullato. Questa decisione risulta presa dopo un dettagliato esame delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente. I giudici sottolineano l’importanza di rispettare le normative così come la necessità di garantire la trasparenza nel trasferimento di responsabilità per la riscossione delle imposte locali.
In altre parole, la Corte ha insistito sul fatto che il concessionario deve dimostrare in modo chiaro e inequivocabile di avere il potere di agire per conto e nell’interesse del Comune, al fine di esercitare l’attività esattiva.
Il testo della sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Un concessionario può emettere avvisi di accertamento esecutivi per imposte e tributi locali MA RELATIVI AD ANNI ANTECEDENTI DI COMPETENZA DI ALTRO PRECEDENTE CONCESSIONARIO?
Un concessionario è abilitato a emettere avvisi di accertamento esecutivi per imposte e tributi locali relativi a periodi anteriori alla data della concessione ?