La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, ha emanato la delibera del 19 novembre 2015: linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce del d.l. n. 267/2000 e del d.lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
Con la deliberazione n. 4/2015 la Sezione delle autonomie ha dettato le prime linee di orientamento in merito alla fase di avvio del processo di armonizzazione del sistema di contabilità degli enti territoriali. Il percorso per la compiuta realizzazione di questa riforma si preannuncia non facile, e la Corte dei conti è chiamata, nell’ambito delle sue attribuzioni, a seguirne l’attuazione.
Alle Sezioni regionali di controllo, pertanto, spetta l’oneroso compito di monitorare la corretta applicazione delle rinnovate regole e alla Sezione della autonomie compete, nell’esercizio delle sue funzioni di coordinamento, l’adozione di linee di orientamento che garantiscano un uniforme comportamento da parte delle Sezioni regionali di controllo e che guidino nell’attività dei revisori dei conti.
Un tema di particolare rilevanza, che sta emergendo nel momento di transizione tra la vecchia e la nuova disciplina, riguarda le entrate vincolate, con particolare riferimento alla gestione di cassa e ai riflessi sul risultato di amministrazione. Profili che, in ultima analisi, incidono sulla nodale questione della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell’ente e della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
L’esame della tematica, avviato nell’adunanza del 23 ottobre 2015, è stato rinviato all’adunanza odierna, all’esito della quale è stata assunta la presente deliberazione. Si stabilisce, pertanto, di adottare le unite linee di indirizzo – che costituiscono parte integrante della presente deliberazione – in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
L’unità del bilancio nella nuova formulazione dei principi generali di cui all’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, viene declinato nelle proposizioni di diritto secondo le quali “è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione.
Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate”.
Elementi di chiarezza emergono, anche, all’esito della ricostruzione del quadro normativo, dal quale si evince che la disciplina degli incassi vincolati degli enti locali dopo l’“armonizzazione”, pur conservando i tratti fondamentali di quella antecedente al d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, fa registrare aggiunte al testo delle relative norme che convergono verso una più sicura individuazione delle entrate vincolate oggetto della specifica disciplina che ne occupa.
In particolare, nell’art. 180, comma 3 che codifica gli elementi descrittivi degli ordinativi di incasso, alla lettera d), laddove il vecchio testo faceva riferimento “agli eventuali vincoli di destinazione”, il nuovo testo puntualizza: “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti”. Corrispondentemente, per quanto riguarda i mandati di pagamento, l’art. 185, comma 2, lettera i), precisa che tra gli elementi che lo sostanziano devono essere indicati “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.
Queste puntualizzazioni hanno valore di una sostanziale tipizzazione delle fattispecie, quanto meno con riferimento alla fonte del vincolo. Solo con riferimento a queste tipologie di entrate operano i limiti di utilizzo, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL, e nel rispetto della peculiare procedura prevista.
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