La Corte dei Conti, Sezione Controllo per il Veneto, con la deliberazione 4 maggio 2016, n. 263, ha stabilito che in caso di mancata costituzione del fondo per la contrattazione decentrata entro la fine dell’esercizio, nel risultato di amministrazione vincolato confluirà solo la parte stabile, cioè la quota obbligatoria proveniente dalla contrattazione nazionale, mentre tutte le risorse di natura variabile andranno a costituire vere e proprie economie di spesa.
La richiesta di parere risulta correttamente formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003. Occorre tuttavia, in via preliminare, valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all’ente interessato a ricevere il parere sia all’organo che formalmente lo ha richiesto.
Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, affermando che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive, devono sussistere anche condizioni oggettive consistenti, in particolare, nell’attinenza con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge 131/2003) e con il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.
Dal punto di vista soggettivo la richiesta è sicuramente ammissibile in quanto proviene dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL.
Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare l’aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica.
Come è già stato ricordato, in base all’art. 7, comma 8, della legge 131/2003, la funzione consultiva è circoscritta alla materia della contabilità pubblica.
Orbene, qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, s’incorrerebbe in una dilatazione dell’ambito oggettivo della funzione consultiva, rendendo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza generale dell’amministrazione pubblica.
Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati il 27 aprile 2004, con la delibera già citata, e con la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che hanno ristretto l’ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.
La registrazione dell’impegno che ne consegue, avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, ma l’imputazione dello stesso, a differenza del previgente sistema contabile, avviene a valere sugli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Il principio sopra richiamato trova applicazione anche in relazione alle spese per il personale come quelle riferibili alle risorse da destinare al “Fondo”.
In generale, sul punto, appare utile evidenziare, che l’imputazione degli impegni delle spese correnti del personale a regime, avviene negli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Di conseguenza, in base a quanto previsto nell’allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs 118/2011, sul quale più approfonditamente si dirà, l’imputazione viene effettuata come di seguito:
– per la spesa di personale relativa a trattamenti fissi e continuativi, nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio;
– nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto;
– infine, il principio della competenza finanziaria potenziata, specifica che le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio.
In allegato il testo completo della Deliberazione.