Divieto per i comuni di aumentare tributi ed addizionali rispetto al 2015: i chiarimenti in una recente risoluzione del Dipartimento finanze.
La Legge di stabilità per il 2016, in linea generale, ha introdotto il divieto per i Comuni (e regioni) di non aumentare i tributi e relative addizionali.
In particolare, ha previsto:
- all’articolo 1, comma 26, la sospensione per il 2016 dell’efficacia delle leggi regionali e deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e relative addizionali (salvo per la TARI e per i comuni che deliberano il predissesto o il dissesto);
- all’articolo 1, comma 28, la possibilità per i comuni di mantenere per il 2016 la maggiorazione TASI (al massimo pari allo 0,8 per mille), nella stessa misura applicata per il 2015, con espressa deliberazione del consiglio comunale.
Con risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016 il Dipartimento delle finanze, in virtù dei citati divieti, ha fornito alcuni chiarimenti sulla gestione di tale vincolo, che possono essere così riepilogati:
– il comune non può né incrementare le aliquote di tributi e addizionali già esistenti nel 2015, né introdurre nuove forme impositive, né eliminare fattispecie di esenzione/agevolazione;
– la maggiorazione TASI (fino allo 0,8 per mille) può essere applicata dai comuni (con espressa deliberazione) anche per il 2016 nella stessa misura prevista per il 2015 e limitatamente agli immobili non esentati.
Ad esempio:
- se il comune aveva previsto per il 2015 la maggiorazione solo per le abitazioni principali, per il 2016 non potrà essere mantenuta essendo tale fattispecie divenuta esente, né potrà essere recuperata dal comune mediante applicazione della stessa su altri immobili non esenti;
- se la maggiorazione per il 2015 era distribuita su più fattispecie, tra cui anche le abitazioni principali, il comune può mantenere per il 2016 la maggiorazione nella stessa misura prevista per le altre fattispecie, mentre la maggiorazione sulle abitazioni principali è definitivamente persa.
Per completare il quadro delle possibili manovre sulle aliquote, è bene ricordare che le aliquote IMU e TASI sono sottoposte ai seguenti limiti:
- la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il 6,8 per mille e l’11,4 per mille (cioè, rispettivamente i limiti prefissati per la sola IMU per il 2013, pari al 6 per mille per abitazione principale e al 10,6 per mille per altri immobili, entrambi maggiorabili fino allo 0,8 per mille anche per il 2016);
- l’aliquota TASI può essere aumentata fino al 3,3 per mille (cioè, fino al 2,5 per mille maggiorabile fino allo 0,8 per mille).
Quindi, a titolo esemplificativo, l’aliquota TASI per il 2016 sugli immobili produttivi potrà oscillare tra lo 0 ed il 3,3 per mille (l’aliquota, comunque, non può superare quella deliberata per il 2015), fermo restando sempre il vincolo per effetto del quale su tale categoria di immobili la somma dell’aliquota TASI ed IMU non potrà superare il 10,6 per mille (elevabile all’11,4 per mille se per il 2015 era prevista la maggiorazione).