Spesometro: sulla scia delle indicazioni contenute nella legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 634 a 636, legge 190/2014) si allunga la lista delle informazioni condivise per incoraggiare e facilitare l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.
In questo caso, l’approccio è con determinati soggetti passivi Iva che hanno dichiarato un volume d’affari non “allineato” con i dati comunicati dai loro clienti in base allo “spesometro” (articolo 21, Dl 78/2010). Il provvedimento 15 dicembre 2016 dell’Agenzia delle Entrate detta le modalità per accedere ai dati utilizzati per il confronto e indica come regolarizzare gli errori o comunicare elementi, fatti o circostanze, sconosciute al Fisco, che hanno causato lo scostamento.
Le stesse informazioni sono messe a conoscenza anche della Guardia di finanza attraverso strumenti informatici. Le comunicazioni dirette ai soggetti interessati contengono:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
- identificativo della comunicazione e anno d’imposta
- codice atto
- totale operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva
- le istruzioni per consultare il dettaglio dei dati relativi all’anomalia riscontrata.
Via pec, ma anche nel cassetto fiscale
L’Agenzia delle Entrate invia l’alert con i dati sopra indicati all’indirizzo di posta elettronica certificata del titolare di partita Iva. La comunicazione è consultabile anche nel “Cassetto fiscale” dell’interessato, nel quale sono disponibili: i dati riguardanti la dichiarazione Iva relativa al periodo di interesse (protocollo, data di invio, somma algebrica delle operazioni rientranti nel volume d’affari), l’importi totale delle operazioni comunicate dai clienti Iva, le operazioni attive che non risulterebbero nella dichiarazione presentata, i dati identificativi dei clienti (denominazione e codice fiscale) e l’ammontare degli acquisti trasmessi da ciascuno di essi.
Chiedere informazioni, spiegare, correggere: ecco come
Il contribuente Iva che riceve la comunicazione può richiedere, tramite pec o attraverso intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazioni, ulteriori informazioni oppure indicare eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti all’Amministrazione finanziaria che hanno determinato l’anomalia riscontrata.
In caso di omissioni o errori, si può rimediare con il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni, modulata sui tempi di regolarizzazione (articolo 1, comma 637, legge 190/2014).