Il decreto Economia e finanza 29 agosto 2018 di aggiornamento dei principi contabili allegati al Dlgs 118/2011 presenta diverse interessanti novità per gli Enti Locali.
Tra le novità più interessanti ci sono aggiornamenti sul DUP, Documento Unico di Programmazione, e sul Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.
DUP – Documento Unico di Programmazione
Nel DUP devono essere adesso inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione.
Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007.
Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.
Principio contabile applicato
Al Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui alI’allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
- Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell’ esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell’ esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell’esercizio sono sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell’ esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.
- Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell’ esercizio di contributi agli investimenti accertati dall’ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell’ esercizio è definita In conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l’ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall’ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l’effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è “sterilizzato”. annualmente mediante l’imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti).
Per tutte le restanti modifiche potete consultare il testo completo del Decreto, in allegato all’articolo.