L’attestazione dell’avvenuta consegna, risultante dalla sottoscrizione per ricevuta del processo verbale di constatazione consegnato al contribuente, è idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta dal legislatore – ovvero la notificazione – avendo la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato.
Inoltre, in caso di consegna a mano, va ritenuto legittimamente motivato per relationem l’avviso di accertamento che si limita a richiamare il “processo verbale di constatazione” senza allegarlo.
È quanto ribadito dalla Cassazione, con la sentenza n. 1160 del 22 gennaio 2016.
I fatti
La vicenda giudiziaria muove dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di tre avvisi di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento delle imposte dovute. Nei ricorsi veniva contestata l’illegittimità degli atti impositivi per avvenuta “definizione automatica per gli anni pregressi” di cui all’articolo 9 della legge 289/2002 e, conseguentemente, la fondatezza della pretesa erariale.
La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li ha accolti con sentenza, che veniva poi confermata in sede di appello. In particolare, i giudici di secondo grado avevano affermato l’illegittimità degli atti impugnati, sia per difetto di motivazione conseguente alla mancata allegazione dei processi verbali di constatazione sui quali si fondavano, sia per intervenuta definizione agevolata, in quanto il contribuente avrebbe provveduto ai relativi adempimenti in assenza della causa ostativa, di cui al comma 14 del predetto articolo 9 (“Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora… alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo”), in quanto nessun processo verbale di constatazione gli sarebbe stato formalmente notificato, ma semplicemente consegnato a mano.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate ha, poi, proposto ricorso per cassazione, al fine di far valere, fra l’altro, il vizio di violazione di legge. In particolare, l’Agenzia ha precisato che, ai sensi del citato comma 14, doveva ritenersi ostativa, alla definizione del “condono tombale”, anche la circostanza che il processo verbale di constatazione era stato consegnato nelle mani dell’interessato.
Inoltre, il Fisco ha evidenziato che gli avvisi di accertamento impugnati andavano ritenuti legittimamente motivati per relationem attraverso l’espresso richiamo al contenuto del processo verbale di constatazione, che, redatto in contraddittorio, era stato consegnato al contribuente e da lui sottoscritto. Il contribuente ha, quindi, opposto resistenza con un controricorso.
La sentenza della Cassazione
Con la sentenza in commento, la Cassazione, nel dichiarare fondati i predetti motivi di ricorso proposti dal Fisco, ha ribadito l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consegna del processo verbale di constatazione avvenuta prima dell’entrata in vigore della citata legge 289/2002 “è equipollente alla notifica richiesta dal comma 14 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto idonea a soddisfare l’esigenza di certezza, sottesa alla forma speciale prescritta dal legislatore nella disposizione richiamata, stante la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato… d’altro canto, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 52, comma 6, Dpr 633/1972 e 33, comma l, Dpr 600/1973, la consegna a mani (certificata dalla sottoscrizione del contribuente) appare costituire tipica forma di ‘notifica’ del processo verbale di constatazione”.
Al riguardo, va evidenziato che “l’equipollenza tra consegna e notifica del verbale è già stata riconosciuta da Cassazione 14366/2011, secondo cui ‘… la attestazione della avvenuta consegna, (risultante dalla sottoscrizione per ricevuta del pvc consegnato al contribuente) è idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta dal legislatore (ovvero la notificazione) avendo la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato (cfr Cassazione n. 24915 del 2005, in similare ipotesi in tema di accertamento con adesione)’” (Cassazione, 26702/2014).
Inoltre, con riferimento all’altro motivo di ricorso, la Cassazione ha ribadito che “l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento – avendo la motivazione funzione di provocatio ad opponendum e lo scopo di porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur – deve ritenersi correttamente soddisfatto quando l’atto faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato (cfr Cassazione, 407/2015, 26527/2014, 7312/2011, 2806/2010)”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Cassazione ha, quindi, annullato la sentenza impugnata, rinviando la decisione, anche per quanto riguarda la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, a un’altra sezione della Commissione tributaria regionale.