Legittimo l’utilizzo di documenti elettronici rinvenuti presso terzi, se sussistono ulteriori elementi indiziari da cui è possibile dedurre che la contabilità ufficiale non è veritiera. La scoperta presso un soggetto terzo di una contabilità in nero archiviata su file informatici legittima l’amministrazione a disattendere le scritture contabili e accertare con l’induttivo il contribuente coinvolto. La contabilità in nero è un elemento probatorio che, ancorché presuntivo, basta per fare discendere l’esistenza di operazioni non contabilizzate. I file informatici, altresì, in presenza di elementi indiziari consequenziali da cui può dedursi la non veridicità della contabilità, sono comunque utilizzabili anche se rinvenuti presso un soggetto terzo. È quanto ribadito dalla suprema Corte con l’ordinanza n. 17420 del 30 agosto 2016.
La vicenda processuale
Un contribuente impugna un avviso di accertamento induttivo emesso dall’Amministrazione finanziaria in seguito al rinvenimento, in sede di verifica fiscale presso il fornitore, di file informatici attestanti l’esistenza di una contabilità parallela.
In riforma della sentenza di primo grado, la Ctr annulla l’atto impositivo impugnato. In particolare, secondo i giudici di merito, il rinvenimento di meri file informatici, contenuti su supporto magnetico, presso un soggetto diverso dal contribuente, in assenza di riscontri oggettivi esterni, aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, non può valere di per sé a comprovare l’esistenza di contabilità occulta e differente da quella formale, non essendo sufficiente allo scopo il mero riferimento al carattere dei rapporti commerciali tra le ditte coinvolte. Nel caso specifico, altresì, la documentazione informatica trovata presso il fornitore (dunque soggetto terzo rispetto al contribuente) risulta sprovvista di elementi che ne consentano la riconducibilità al contribuente medesimo.
L’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione censurando, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza impugnata laddove asserisce la carenza dei presupposti (articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973) per procedere all’accertamento induttivo e l’inidoneità della documentazione extracontabile posta a fondamento di tale accertamento e consistente nei documenti informatici rinvenuti presso terzi (ritenuti non riconducibili con certezza al contribuente).
La pronuncia della Cassazione
I giudici supremi, accogliendo il ricorso del Fisco, hanno ribadito l’orientamento di legittimità per cui la “contabilità in nero”, costituita da documenti informatici (file), è elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, legittimamente valutabile in relazione all’esistenza delle operazioni non contabilizzate.
Osservazioni
L’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento induttivo qualora l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risultino da una contabilità inattendibile. In tal caso, è possibile per l’ufficio avvalersi di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Al vaglio di legittimità, dunque, l’idoneità e la sufficienza probatoria di file informatici rinvenuti presso terzi (nella specie, fornitore del contribuente) a legittimare l’accertamento induttivo posto in essere. Come già affermato dalla suprema Corte (cfr Cassazione 20902/2014) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza per la formazione del proprio convincimento, e la “contabilità in nero”, costituita da documenti informatici (file), è elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, legittimamente valutabile in relazione all’esistenza delle operazioni non contabilizzate. Come altresì è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che l’inattendibilità della contabilità aziendale e, dunque, l’accertamento induttivo possono essere fondati su documentazione reperita presso terzi e su annotazioni elaborate da terzi.
Invero, secondo la Cassazione (cfr sentenze 17133/2007 e 6411/2008), l’Amministrazione può fornire elementi anche indiziari da cui sia possibile dedurre con ragionevole conseguenzialità che i documenti elaborati dal contribuente non siano veritieri, quali, in questo caso, l’esistenza di diverse operazioni regolarmente annotate tra il terzo e il contribuente, rilevate sulla base dell’analitico raffronto tra le relative scritture contabili, e il fatto che la documentazione extracontabile riportasse il nominativo, la data di consegna, la quantità e la descrizione dei prodotti, oltre agli importi relativi alle diverse operazioni.
Nella situazione esaminata, è pertanto legittimo l’accertamento induttivo avviato sulla base dei fileinformatici rinvenuti presso terzi in assenza dell’analisi (non compiuta dal giudice di merito) dell’intrinseco valore delle indicazioni che da essi discendono e della loro comparazione con la contabilità del contribuente. Al contrario (cfr Cassazione, 13728/2016), non è legittimo l’accertamento induttivo posto in essere esclusivamente in base a dati ritenuti, in fatto, non attendibili, in quanto desunti da un software aziendale strutturalmente e funzionalmente non correlato alle scritture contabili obbligatorie.
L’ufficio è dunque legittimato a utilizzare nei confronti del contribuente accertato documenti informatici rinvenuti presso terzi qualora sussistano ulteriori elementi indiziari da cui sia possibile dedurre consequenzialmente che la contabilità ufficiale non è veritiera.