Una recente sentenza fornisce un’importante pronuncia in materia di riscossione: l’avviso di accertamento IMU risulta nullo se difetta della firma autografa del soggetto responsabile.
La Sezione Undicesima della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha recentemente emesso la sentenza n. 6333/2023, stabilendo un criterio importante per la validità degli avvisi di accertamento IMU.
Nella controversia in esame il ricorrente aveva impugnato l’avviso di accertamento IMU, relativo all’imposta dovuta sui terreni edificabili, emesso dal proprio Comune. Tra i vari motivi di ricorso, il ricorrente aveva sollevato l’illegittimità dell’avviso per difetto di sottoscrizione, considerando la firma a mezzo stampa come invalida.
I dettagli della causa
La Corte di primo grado, basandosi sulla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, aveva stabilito che la firma autografa prevista per gli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, con l’obbligo di indicare la fonte dei dati in un apposito provvedimento dirigenziale.
Il ricorrente aveva contestato la legittimità della sottoscrizione, richiedendo la produzione della determina dirigenziale che autorizzava il funzionario responsabile. La Corte di primo grado aveva sottolineato che, di fronte a tale contestazione, il Comune di Fiumicino avrebbe dovuto produrre la determina dirigenziale, ma ciò non era avvenuto.
Accertamenti IMU nulli senza firma del responsabile
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha rafforzato la decisione di primo grado, evidenziando ulteriormente l’importanza dell’integrazione dell’atto dirigenziale autorizzativo nel contesto dell’avviso di accertamento IMU.
In mancanza di questa documentazione cruciale, la Corte ha dichiarato che la firma a mezzo stampa non può essere considerata valida. Questo pronunciamento assume particolare rilevanza in quanto sottolinea la necessità per le autorità fiscali di fornire un supporto documentale completo e adeguato per garantire la validità degli avvisi di accertamento.
Nonostante la chiarezza della decisione di secondo grado, il Comune chiamato in causa ha deciso di appellare la sentenza originaria, cercando una possibile rettifica della decisione della Corte. Tuttavia, la Corte di Giustizia Tributaria ha respinto l’appello, confermando così la sua precedente determinazione sulla necessità di presentare l’atto dirigenziale autorizzativo.
Questa netta conferma da parte della Corte sottolinea il dovere delle autorità fiscali di conformarsi a standard rigorosi in merito alla validità degli atti ufficiali, in questo caso, gli avvisi di accertamento. La decisione evidenzia anche che la corretta documentazione è essenziale per garantire la trasparenza e la legalità nei processi fiscali.
La Corte, in conclusione, ha chiaramente indicato che l’omissione dell’atto dirigenziale autorizzativo è un elemento cruciale che invalida la firma a mezzo stampa, rendendo di conseguenza nullo l’avviso di accertamento IMU in questione.
Il testo completo della Sentenza
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it