Il concorrente idoneo non vincitore di un concorso pubblico è assunto mediante scorrimento della graduatoria soltanto se previsto dal bando di concorso ovvero dopo che la Pa abbia rappresentato la volontà di avvalersi dello scorrimento.
È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26824.
Ai giudici di Piazza Cavour è stato sottoposto il ricorso finalizzato alla cassazione della pronuncia resa dalla corte territoriale competente proposto da un dipendente, già in servizio presso un’agenzia fiscale, che aveva partecipato al concorso bandito nel lontano 1997 per il conferimento di posti di dirigente dell’allora Ministero delle Finanze, risultando non vincitore, ma idoneo.
Il caso giuridico
In particolare, essendosi rese nel tempo vacanti altre posizioni dirigenziali, dopo avere inutilmente invitato il predetto Ministero ad avvalersi dello scorrimento della graduatoria e a non bandire nuovi concorsi, l’interessato si rivolse al giudice di prime cure per chiedere l’accertamento del diritto all’assunzione con inquadramento nella qualifica dirigenziale.
A fronte della reiezione della sua domanda da parte del tribunale adito, alla stregua della considerazione che la graduatoria del concorso bandito nel 1997 non fosse più efficace, il lavoratore propose il gravame alla corte d’appello territorialmente competente, che, però, declinò la giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo. A seguito di ricorso interposto, i supremi giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la pronuncia del giudice di secondo grado.
Riassunto il processo davanti alla medesima corte territoriale, si dichiarò la domanda respinta nel merito, avendo il giudice del rinvio negato che il partecipante risultato idoneo, ma non vincitore, a un concorso per l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego potesse vantare un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria, atteso che lo scorrimento di quest’ultima rimane una scelta discrezionale rimessa alla Pa.
Avverso tale approdo l’interessato ha proposto ricorso per cassazione.
Idoneo assunto mediante scorrimento graduatoria concorsuale: condizioni
Gli “ermellini” hanno ritenuto la doglianza avanzata inammissibile relativamente ad entrambi i motivi formulati.
Ed invero, la decisione oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione “è in linea con l’orientamento espresso sul punto dalla costante giurisprudenza di legittimità, che riconosce al concorrente idoneo non vincitore il diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria soltanto qualora ciò sia previsto dal bando di concorso o, in alternativa, dopo che la pubblica amministrazione abbia manifestato l’intenzione di avvalersi dello scorrimento; decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, mentre è da escludere che la volontà dell’amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine (Cass. S.U. n. 10404/2013 […]”.
Inoltre, l’ordinanza de qua aggiunge -richiamando Cass. n. 31427/2021 – che “nemmeno nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di ricorrere allo scorrimento, ma il candidato conseguentemente individuato abbia rinunciato all’assunzione, il candidato idoneo in posizione successiva può vantare un diritto all’assunzione, essendo necessaria una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione a lui diretta”.
Anche l’illogicità prospettata dalla parte ricorrente “per avere la Corte d’Appello, da un lato, dato atto che i bandi di concorso successivi erano stati annullati dal giudice amministrativo; dall’altro lato, ravvisato un ulteriore motivo di rigetto della domanda nella circostanza che l’appellante non aveva impugnato quei bandi di concorso”, è ritenuta inammissibile dai giudici di Piazza Cavour, i quali, “pur essendo condivisibile la critica mossa a questa parte della motivazione della sentenza”, la stessa “è del tutto superflua, perché nulla aggiunge e nulla toglie alla ratio decidendi già espressa con le considerazioni della Corte territoriale in merito al fatto che il Ministero non aveva deciso di ricorrere allo scorrimento della graduatoria e che, quindi, in mancanza di tale decisione, il ricorrente non poteva vantare un diritto soggettivo all’assunzione”.
In conclusione, la decisione del giudice d’appello è ritenuta immune da vizi.