È viziato da eccesso di potere il diniego del differimento della prova di efficienza fisica quando l’istanza sia fondata su comprovate ragioni di salute e l’accoglimento della stessa non appaia incompatibile con i tempi concorsuali e non comporti oneri organizzativi e finanziari: il commento a una sentenza del TAR curato dal Dott. Marcello Lupoli.


È illegittimo, in quanto viziato da eccesso di potere, il provvedimento con il quale la commissione di concorso ha opposto un diniego all’istanza di differimento della prova di efficienza fisica avanzata da un concorrente che aveva già superato le prove preselettiva, scritta ed orale, allorquando tale istanza sia fondata su comprovate ragioni di salute oggettivamente impeditive, il differimento della prova di efficienza fisica non appaia oggettivamene incompatibile con i tempi di espletamento e di conclusione della procedura concorsuale e l’amministrazione non abbia fornito la prova del fatto che il differimento avrebbe comportato significativi aggravi organizzativi e finanziari.

È questo, in sintesi, il principio affermato dalla sentenza 22 agosto 2024, n. 15920, resa dalla II Sezione del T.A.R. Lazio, Roma.

Il caso

I giudici amministrativi romani sono stati chiamati a decidere il ricorso proposto avverso la graduatoria e gli atti presupposti, connessi e consequenziali concernenti un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di istruttori di polizia locale.

Il bando di concorso prevedeva l’espletamento di una prova preselettiva e, successivamente, per quanti l’avessero superata, di una prova scritta, di una prova di efficienza fisica (di mera idoneità) e di una prova orale.

La parte ricorrente ha partecipato alla prova preselettiva ed alla prova scritta superandole, mentre, relativamente alla prova di efficienza fisica, aveva presentato istanza di differimento della stessa, attese documentate limitazioni fisiche. L’istanza veniva riscontrata positivamente e veniva comunicata l’ammissione con riserva alla prova orale, in attesa della fissazione della sessione di recupero della prova di efficienza fisica. A seguito del superamento della prova orale, veniva disposta la nuova convocazione per la prova ancora non espletata, ma, non essendo la parte ricorrente ancora in condizioni di affrontare la stessa, veniva richiesto un ulteriore rinvio ovvero la concessione di ausili o di tempi aggiuntivi per l’effettuazione della stessa.

La commissione di concorso riscontrava negativamente il riconoscimento di tempi aggiuntivi o di ausili e, al contempo, non concedeva l’ulteriore rinvio richiesto, ritenendo lo stesso non compatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale.

Successivamente veniva approvata la graduatoria concorsuale, nella quale non figurava la parte ricorrente, che doveva, pertanto, ritenersi esclusa dalla selezione in ragione della mancata presentazione alla convocazione per la prova di efficienza fisica.

Orbene, la parte interessata, con il ricorso presentato ai giudici amministrativi capitolini, ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale non è stato concesso l’ulteriore differimento della prova di efficienza fisica, nonché ha censurato la conseguente determinazione di approvazione della graduatoria di merito, ritenendo sussistenti i presupposti per essere ammessa ad un ulteriore differimento della prova non espletata.

Differimento della prova concorsuale di efficienza fisica

In sintesi – come evidenzia la sentenza in disamina – la “quaestio iuris è una sola e consiste nell’accertare se l’Amministrazione fosse tenuta (o meno) a concedere alla parte ricorrente un ulteriore differimento della prova di efficienza fisica calendarizzata in data […], tenuto conto che la stessa Amministrazione aveva già concesso un primo differimento di tale prova”.

Per la soluzione della richiamata questione i giudici amministrativi romani rammentano il “principio pretorio generale secondo cui le procedure di assunzione del personale ben possono perfezionarsi in data successiva rispetto alla scadenza del termine di espletamento del concorso (avendo tale termine natura ordinatoria), ogniqualvolta ciò sia reso necessario da “cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità(cfr. Consiglio di Stato, II, Sez. 24 giugno 2020, n. 4043)”.

Tanto premesso, la sentenza in disamina richiama i principi giurisprudenziali affermati in materia, ricordando che “la scelta dell’Amministrazione di negare il differimento della prova di efficienza fisica per motivi di salute del singolo candidato disvela un evidente eccesso di potere ogniqualvolta: (i) il differimento richiesto sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale; (ii) non v’è alcuna prova del fatto che detto differimento comporti significativi aggravi organizzativi e finanziari a carico dell’Amministrazione; (iii) il motivo ostativo di salute non è imputabile (per negligenza o imprudenza) al candidato che richiede il differimento della prova”.

Applicando i richiamati principi alla fattispecie concreta, la sentenza de qua evidenzia che il provvedimento censurato “deve ritenersi legittimo nella parte in cui non ha concesso i tempi aggiuntivi o gli ausili richiesti dalla ricorrente non ricorrendone i presupposti previsti dal bando in ossequio al principio della par condicio tra i candidati”, mentre lo stesso è da considerarsi, invece, “illegittimo laddove l’Amministrazione non ha concesso alla ricorrente il secondo differimento della prova di efficienza fisica in quanto inficiato dal vizio di eccesso di potere denunziato con il ricorso”.

Ed invero – osservano i giudici amministrativi capitolini – se “per un verso è vero, infatti, che […] aveva già concesso alla ricorrente un primo differimento della prova di efficienza fisica, per altro verso è anche vero, tuttavia, che sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per la concessione del secondo differimento richiesto”, in quanto è acclarato che “il differimento della prova di efficienza fisica a data successiva al -OMISSIS- non appare oggettivamene incompatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale, avuto riguardo al fatto che l’Amministrazione […] ha comunque differito detta prova per le donne in gravidanza che avevano partecipato al concorso; ne discende, pertanto, che l’obbligo di differire la prova del -OMISSIS- per le donne in gravidanza comporta un inevitabile prolungamento dei tempi di conclusione della procedura concorsuale, prolungamento oggettivamente compatibile con il differimento di almeno 20 giorni richiesto dall’odierna parte ricorrente” ed osservando che “l’Amministrazione […] non ha fornito alcuna prova del fatto che detto differimento comporti significativi aggravi organizzativi e finanziari” e che “non risulta ugualmente contestato il fatto che il motivo di salute opposto dall’odierna parte ricorrente prescinda da qualsiasi imprudenza o negligenza della stessa parte ricorrente”.

Conseguentemente, sono stati ritenuti integrati i presupposti identificati dalla giurisprudenza amministrativa in materia, che avrebbero dovuto giustificare come degna di accoglimento la richiesta di differimento della prova di efficienza fisica, considerando che come la tutela specifica delle donne in gravidanza implichi un differimento della conclusione della procedura selettiva con la fissazione di sessioni straordinarie per l’espletamento della prova di idoneità fisica, del pari non sarebbe sostenuto da una valida motivazione il mancato riconoscimento di tale differimento anche agli altri candidati che avessero comprovato per tabulas oggettive ragioni di salute impeditive a sostenere nella sessione prestabilita la prova, dovendosi consentire, invece, anche a costoro la possibilità di partecipare a sessioni d’esame straordinarie.

In conclusione, ad avviso della pronuncia in parola, un evidente vizio di eccesso di potere ha connotato il diniego di differimento, con conseguente suo annullamento e riconoscimento in capo all’amministrazione di “rideterminarsi sull’istanza, salvi gli effetti caducanti che tale rideterminazione (in uno all’eventuale esito positivo della prova fisica differita) potrà avere sulla conseguente graduatoria finale di merito del concorso (nei limiti dell’interesse della parte ricorrente)”.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.


Fonte: articolo del Dott. Marcello Lupoli - Dirigente Pa