affidamento libero comuni PNRRCol Decreto Aiuti Quater, è stato reso più facile l’affidamento diretto per i Comuni non capoluogo, nelle opere finanziate dal PNRR e dal PNC: ecco nel dettaglio.


Nei Comuni non capoluogo l’affidamento diretto diventa più facile ed entro certi limiti non saranno obbligatorie le forme di aggregazione previste dalle norme sui contratti pubblici.

Lo prevede il Decreto “Aiuti-quater”, che estende anche i meccanismi per contrastare il caro materiali agli enti esclusi al Fondo per le opere indifferibili.

Anche nell’ambito delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC, i Comuni non capoluogo potranno ricorrere all’affidamento diretto per le gare di lavori di importo fino a 150mila euro e per le gare di servizi e forniture (in cui rientrano quelle di progettazione e i servizi di ingegneria e architettura) fino a 139mila euro.

Entro queste soglie, non sarà obbligatoria l’aggregazione prevista dal Codice Appalti.

Le soglie (150mila euro per i lavori e 139mila euro per servizi e forniture) sono quelle stabilite dal Decreto “Semplificazioni” (DL 76/2020) e poi elevate dal DL “Governance PNRR e Semplificazioni” (DL 77/2022) e si applicano alle procedure di affidamento avviate entro il 30 giugno 2023.

Fino ad oggi c’era però un problema: il decreto “Governance PNRR e semplificazioni” prevede che, per le opere del PNRR e PNC, i Comuni non capoluogo debbano attenersi all’articolo 37 del Codice Appalti. La norma, che sta per andare in pensione, stabilisce che i Comuni non capoluogo debbano aggregarsi, scegliendo se:

  • ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  • procedere con Unioni di Comuni, Consorzi, Associazioni;
  • ricorrere alla Stazione unica appaltante costituita presso Province, Città metropolitane o enti di area vasta.

Questo vincolo sarà rimosso perché, come segnalato dall’Anci, stava creando difficoltà e ritardi negli affidamenti diretti delle opere finanziate con le risorse del PNRR e PNC.
L’obbligo di aggregazione resterà quindi solo per servizi ed opere di importo superiore.


Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane