Si chiede se nel regolamento di Polizia Urbana possa essere inserita, per coloro che effettuano il pagamento della sanzione amministrativa prevista entro 10 giorni dalla notifica, una norma specifica che stabilisca una riduzione dell’importo del pagamento in misura ridotta pari al 30%, similmente a quanto previsto dalle modifiche al Codice della Strada apportate dal D.L. 69/2013.
Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali è previsto dall’art. 16 della l.689/81. Il primo comma prevede la norma di carattere generale: “pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo … entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
Il secondo comma si occupa in particolare delle violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali dando la possibilità alla Giunta di “stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma” purché, naturalmente, entro i limiti edittali previsti dalla legge (principio di legalità). Le norme sopra citate, che, sempre per il principio di legalità delle sanzioni amministrative, non possono essere modificate con atto di normazione secondaria, fanno chiaramente intendere che la Giunta comunale può derogare alla disposizione che prevede l’importo della sanzione in misura ridotta (un terzo del massimo o il doppio del minimo) ma non può derogare alle altre modalità previste in via generale dal primo comma dell’art. 16 cit. (entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione).
Il codice della strada, con un atto avente forza di legge, ha espressamente previsto modifiche e deroghe al procedimento sanzionatorio amministrativo di cui alla l. 689/81 (art. 194); fra queste, la possibilità di pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione (art. 202, comma 1) e l’ulteriore riduzione “del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione” (art. 202, comma 1).
La possibilità di questa ulteriore riduzione del 30% è prevista dalla legge e riteniamo che solo la legge, e non un atto regolamentare, possa prevederla. Poiché analoga disposizione non è contenuta nella l.689 nei confronti delle sanzioni da pagare a seguito di violazioni a regolamenti comunali, riteniamo che non sia possibile prevedere un’ulteriore riduzione dell’importo da pagare in misura ridotta per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali anche se il pagamento viene effettuato in un arco di tempo ridotto rispetto ai sessanta giorni previsti dal 1° comma dell’art. 16 sopra citato.