Uso Targa Prova: confermata la normativa vigente, e di conseguenza risulta salvata l’operatività degli autoriparatori.
Con l’approvazione della Legge di conversione del DL Infrastrutture e Trasporti si conferma la norma che consente l’uso della targa prova sui veicoli immatricolati, salvaguardando l’operatività degli autoriparatori.
Uso Targa Prova: confermata la normativa vigente
In particolare, con la disposizione di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, risulta ammessa la circolazione in prova, oltre ai veicoli non immatricolati, anche a quelli muniti di carta di circolazione per:
- motivi connessi a prove tecniche, sperimentali o costruttive
- dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Per l’utilizzo della targa prova resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi.
Le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare verranno stabilite con Decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, ai fini dell’aggiornamento del DPR 24-11-2001, n. 474 che regolamenta la circolazione di prova dei veicoli.
Ricordiamo infine che la targa di prova è un contrassegno da utilizzare su veicoli auto e rimorchi non immatricolati per esigenze specifiche di circolazione. Pertanto esiste un solo modello, utilizzabile anche per motoveicoli, macchine agricole e operatrici:
- ha il fondo bianco,
- si compone di due caratteri alfanumerici, la lettera “P” e da altri cinque caratteri alfanumerici e si posiziona sul retro del veicolo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it