cittadinanzaDal prossimo 11 febbraio anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso è possibile presentare l’istanza di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica.

 


 

Con l’entrata in vigore, il prossimo 11 febbraio 2017, dei tre decreti legislativi attuativi della Legge Cirinnà, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione rende disponibile la procedura telematica per la registrazione e l’invio della domanda di acquisto della cittadinanza italiana in caso di unione civile.

 

Il Servizio di inoltro telematico del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, comprende la compilazione e l’invio di:

 

 

 

  • domande di nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari
  • domande di ricongiungimento familiare
  • domande di conversione del permesso di soggiorno
  • comunicazione dei dati del proprio nucleo familiare al fine della sottoscrizione dell’Accordo di Integrazione
  • richiesta di ammissione al test di conoscenza della lingua Italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
    CE per soggiornanti di lungo periodo
  • domande di cittadinanza italiana
  • Servizio di consultazione dello stato della domanda presentata in cartaceo

 

 

Qual è il formato dei fogli del registro provvisorio delle unioni civili?

 

Il DPCM n. 144/2016 non contiene specifiche disposizioni, per cui il formato è quello stabilito in via generale per gli altri registri dello stato civile.

 

I fogli del registro provvisorio delle unioni civili devono essere vidimati dalla Prefettura?

 

Il DPCM n. 144/2016 non contiene specifiche disposizioni, per cui si applicano le generali disposizioni dettate dall’art. 1, comma 1, del D.M. 27/2/2001 (“1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 – successivamente denominato D.P.R. – quando occorra porre in uso nuovi registri dello stato civile, questi devono essere formati ed utilizzati conformemente a quanto stabilito per i registri precedentemente in uso, e vidimati dal prefetto o da un suo delegato, in applicazione dell’articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo le modalità già stabilite dall’articolo 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, – successivamente denominato R.D. -, come modificato dall’articolo 235, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.”)

 

La richiesta di costituzione dell’unione civile e gli altri atti previsti nelle formule devono farsi su specifici modelli o su fogli in bianco?

 

In assenza dell’approvazione di specifici modelli nel D.M. del 28/7/2016, gli atti previsti dalle formule approvate dal citato decreto devono essere scritti su fogli in bianco, così come previsto dal D.M. 5/4/2002 il cui titolo II è rubricato “Formule per gli atti da scrivere integralmente su fogli in bianco”.

 

Ai seguenti link disponibili il servizio di inoltro telematico e l’area di supporto alla registrazione.