Pubblicato il Dpcm recante disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge n. 76 del 2016.
Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha controfirmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che adotta le disposizioni transitorie per la tenuta dei registri negli archivi dello stato civile, ai sensi della recente legge n. 76 del 2016 sulla regolamentazione delle unioni civili.
Il regolamento si applica fino all’entrata in vigore dei d.lgs. previsti dall’art. 1, comma 28 della legge (art. 10) e che il decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Per quanto riguarda la coppia che vorrà formare un’unione, questa dovrà richiedere formalmente la costituzione della stessa dichiarando nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza all’ufficiale dello stato civile del Comune di loro scelta.
Pertanto, quest’ultimo dovrà redigere il processo verbale della richiesta, che dovrà essere firmato da lui e dai componenti della coppia. Infine, la coppia dovrà comparire, a una data indicata dalle parti stesse, per rendere pubblicamente dichiarazione costitutiva dell’unione.
Non manca nel DPCM la regolamentazione del regime patrimoniale, del cognome comune e del possibile scioglimento dell’unione. Alle coppie verrà rilasciato un documento che attesta la costituzione dell’unione, i dati anagrafici e l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza.
In allegato il testo completo del decreto.