unioni civili registriIl Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, i tre decreti attuativi della delega contenuta nella legge Cirinnà sulle unioni civili.

 

Si tratta, in particolare, del decreto legislativo contenente le disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili, del decreto che adegua alla legge 76/2016 le norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e del decreto contenente le norme in materia penale.

 

Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

 

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

 

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

 

Ci sarà la possibilità per i cittadini stranieri di venire in Italia a costituire una unione civile anche se i loro paesi di origine non lo consentono per motivi religiosi o connessi all’orientamento sessuale. Come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perderà il suo cognome d’origine e non sarà necessario produrre alcuna modifica in anagrafe. Degne di nota, ancora, alcune modifiche apportate al codice penale per consentire, anche in questo ambito, l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge.