La Corte dei conti, sezione regionale controllo Campania, si è espressa recentemente riguardo al rapporto tra fruizione dei servizi di trasporto scolastico e relative tariffe.
La suddetta Corte si è pronunciata in seguito ad una richiesta, proveniente da un Comune, relativa alla possibilità di erogare il servizio di trasporto scolastico in modo gratuito a tutti gli utenti.
La Corte ha, innanzitutto, fornito una definizione di servizio pubblico a domanda individuale, secondo quanto indicato dal decreto interministeriale del 31 dicembre 1983, ed ha sottolineato che tale decreto non riporta, tra i servizi predetti, quello del trasporto scolastico, che si configura pertanto come servizio pubblico di trasporto ed è escluso dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale.
Chiarita la natura del servizio, la Corte ha evidenziato che anche i servizi a domanda individuale prevedono una quota minima di copertura derivante dal contributo degli utenti stessi.
La Corte, infine, evidenzia che l’erogazione gratuita del servizio di trasporto scolastico deve essere motivata dall’ente locale (Comune) sulla base di un interesse pubblico e, qualora ciò avvenga, si deve rispettare il principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, secondo cui la gratuità deve essere coperta in parte dalle tariffe stesse (ossia da quanto versato dagli altri richiedenti il servizio).