Nella seduta della Conferenza Unificata del 6 aprile 2017, Anci e Upi hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, approvato con Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nella seduta della Conferenza Unificata del 6 aprile 2017, Anci e Upi hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionato all’accoglimento di alcune richieste emendative relative alle questioni dell’obbligo di comunicazione dei dati inerenti i piani di assunzione del personale e conseguenti sanzioni, alla individuazione delle risorse destinate alla performance e più in generale al trattamento accessorio, alle forme di utilizzo dei risparmi di spesa in materia di personale, nonché all’emanazione di specifiche norme volte a rimuovere il blocco delle assunzioni di personale in ambito provinciale e metropolitano.
Tra le altre cose il Governo ritiene di valutare e poter accogliere le richieste di Regioni, Anci e UPI, e così sancire l ‘intesa della Conferenza Stato Regioni ed assumere il parere della Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei termini che seguono:
Sul capo II, Fabbisogni, articolo 4 dello schema di decreto (articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- prevedere l ‘intesa forte, ex articolo 8, comma 6, legge n. 131 del 2003, sulle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni del personale delle Regioni, degli enti regionali, del sistema sanitario nazionale e degli enti locali (art. 4, comma 2, schema di decreto – articolo 6-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001);
- precisare che l’obbligo di comunicazione riguarda i piani e i dati in questi contenuti e rimodulare la sanzione legata alla violazione di tali obblighi in senso meno afflittivo, prevedendo la sospensione della procedura di assunzione e il divieto di procedere alle assunzioni in luogo della nullità delle stesse (art. 4, comma 2, schema di decreto – articolo 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Sul Capo 111, Reclutamento e incompatibilità , articolo 6, comma 1, lettera d), dello schema di decreto (articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001):
- prevedere l’accordo ex articolo 4, lvo n. 281 del 1997, anziché l’intesa, trattandosi delle generali modalità di svolgimento di tutte le prove concorsuali anche da parte delle Regioni
- all’ultimo periodo, dopo le parole “sanitario”, aggiungere “tecnico e professionale “.
Per i restanti punti si allegano i documenti di Anci e Upi consultabili in calce al parere della Conferenza Unificata