telemarketing-selvaggio-garante-privacy-call-centerRispettare la volontà degli utenti di non essere più disturbati, effettuare telefonate di marketing solo con preventivo specifico consenso, adottare adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare la privacy degli utenti.


Brutte notizie per chi effettua il telemarketing selvaggio: il Garante Privacy ha deciso di sanzionare i call center “scorretti” con un recente provvedimento.

Queste sono alcune delle prescrizioni, in aggiunta a sanzioni pecuniarie, che il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto ai call center che disturbavano con offerte commerciali indesiderate decine di migliaia di utenti.

A questo link trovate alcune indicazioni su come difendersi dal telemarketing selvaggio.

Telemarketing ingannevole: come difendersi e riconoscere le chiamate inattendibili.

Telemarketing selvaggio: il Garante Privacy sanziona i call center

Dopo le sanzioni alle compagnie telefoniche che avevano commissionato ai call center campagne promozionali senza adeguate istruzioni e controlli, l’Autorità ha effettuato verifiche sull’operato delle società incaricate delle attività di telemarketing.

Dalla complessa attività istruttoria e ispettiva del Garante è emerso che i call center in questione avevano chiamato numerose persone non incluse nelle liste ufficiali fornite dal committente. In pratica utilizzavano delle cosiddette utenze ‘fuori lista’.

Registro delle opposizioni, black list, utenti non referenziati

I numeri telefonici fuori lista erano spesso riferibili a utenti:

  • che non avevano fornito un libero e specifico consenso a essere contattati per promozioni commerciali
  • o si erano appositamente iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni (maggiori informazioni qui).

In molti, tra l’altro, avevano più volte manifestato agli operatori dei call center o della società committente la volontà di non essere più disturbati. E pertanto di essere inseriti nelle cosiddette black list.

Alcuni numeri telefonici utilizzati per le chiamate commerciali, inoltre, non appartenevano a utenze “referenziate”, ovvero suggerite da qualche familiare o conoscente. Si trattava invece di utenti di provenienza incerta o non verificata e documentata.

Il Garante ha poi rilevato la violazione del principio di privacy by design. Ossia la mancanza di un adeguato governo del trattamento dei dati necessario per garantire il rispetto dei diritti degli interessati previsti dal Regolamento Ue (Gdpr).

Nel calcolare l’ammontare delle sanzioni, l’Autorità ha tenuto conto, tra i vari aspetti:

  • del differente livello di gravità delle violazioni commesse dai call center e della cooperazione offerta all’Autorità
  • ma anche del periodo di grave crisi socio-economica collegata all’emergenza pandemica.

Infine, il Garante:

  • non ha ritenuto validamente utilizzata la base giuridica del legittimo interesse
  • ha vietato l’ulteriore utilizzo per il marketing dei dati trattati illecitamente
  • e ha prescritto la tempestiva adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto trattamento, con particolare riguardo ai dati ‘fuori lista’ e a quelli presenti in black list.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it