ammortamenti, aziende-tecnologicheChiarimenti in merito al prolungamento dei super ammortamenti del 40% e all’introduzione dell’iper ammortamento del 150% per i beni materiali “Industria 4.0” e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali.


 

Questi i principali contenuti fiscali della circolare 4/E del 30 marzo 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate e il ministero dello Sviluppo economico sono intervenuti congiuntamente in merito alle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 232/2016.

 

Tali norme, finalizzate all’ammodernamento del parco beni strumentali e alla trasformazione tecnologica e digitale delle aziende manifatturiere italiane, prevedono la proroga e il rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione di determinati beni, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

 

Infatti, la disciplina del super ammortamento era già stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, consentendo a imprenditori e lavoratori autonomi di maggiorare del 40% il costo di acquisizione.

 

La legge di bilancio 2017 ha prorogato tale misura agevolativa agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 e ha introdotto, a favore dei soli titolari di reddito d’impresa, una nuova disciplina che consente di maggiorare il costo di acquisizione nella misura:

 

 

  • del 150%, nel caso di investimenti in beni materiali strumentali nuovi a elevatissima tecnologia, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (sono elencati nell’allegato A alla stessa legge di bilancio), effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
  • del 40%, per determinati beni immateriali strumentali (elencati nell’allegato B alla legge di bilancio) prima esclusi dal super ammortamento, effettuati nel 2017 da soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento.

 

 

Le agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2017 spettano anche per gli investimenti fatti entro il 30 giugno 2018, purché entro il 31 dicembre 2017 l’ordine di acquisto risulti accettato dal venditore (ovvero il contratto di leasing risulti sottoscritto da entrambe le parti) e sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% (ovvero, in caso di leasing, un maxicanone pari almeno al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore). A tal fine, bisogna far riferimento alle regole generali della competenza (articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir), secondo cui le spese si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, ovvero, se successiva, a quella in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per i beni acquisiti in leasing, rileva il momento in cui il bene è consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.

 

Proroga del super ammortamento

 

Per quanto riguarda i beneficiari della proroga del super ammortamento, la circolare ribadisce quanto già chiarito in riferimento alla norma originaria: si tratta degli esercenti arti e professioni (anche se svolte in forma associata) e di tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, compresi gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La maggiorazione spetta anche ai contribuenti che applicano i regimi “dei minimi” o “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” e alle imprese in “regime di cassa”, non ai contribuenti in “regime forfetario” né alle imprese marittime che rientrano nella tonnage tax.

 

Circa i beni oggetto di investimento, la proroga concessa dalla legge di bilancio 2017 non riguarda i veicoli i cui costi sono deducibili in misura limitata (20% ovvero, per gli agenti e i rappresentanti di commercio, 80%) su un importo massimo e quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (con deducibilità limitata al 70%).

 

Pertanto, per i veicoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super ammortamento spetta solo in riferimento a quelli i cui costi sono integralmente deducibili, ossia i veicoli adibiti a uso pubblico, come i taxi, e quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa, cioè senza i quali l’attività non può essere esercitata (ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio).

 

Introduzione dell’iper ammortamento

 

La platea dei soggetti beneficiari della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, è limitata ai soli titolari di reddito d’impresa.

 

I beni agevolabili con l’iper ammortamento – elencati, come già ricordato, nell’allegato A della legge di bilancio 2017) – sono raggruppabili in tre categorie: beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”. In caso di dubbi sulla riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire dell’agevolazione tra quelli elencati nell’allegato A, è possibile richiedere un parere tecnico allo Sviluppo economico (se l’incertezza è di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate).

 

Maggiorazione del 40% per i beni immateriali

 

Beneficiari della maggiorazione del 40% per alcuni beni immateriali (elencati nell’allegato B della legge di bilancio 2017: software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) che la Stabilità 2016 aveva escluso dal super ammortamento, sono i titolari di reddito d’impresa già fruitori della maggiorazione del 150 per cento. La norma, dunque, mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale; in altre parole, il bene immateriale non deve riguardare per forza il bene materiale che fruisce dell’iper ammortamento.

 

Per poter iniziare a fruire della maggiorazione del 40% per i beni immateriali (così come per l’iper ammortamento del 150%), l’impresa deve produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi costo unitario superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata di un ingegnere o un perito industriale ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene ha caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene, la seconda ad avvenuta interconnessione. In questo caso, l’iper ammortamento è fruibile solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Pertanto, se il bene non interconnesso entra comunque in funzione, l’impresa può godere del super ammortamento fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.

 

Determinazione degli acconti per i periodi d’imposta 2017 e 2018

 

Mentre per l’anno 2016 era stato disposto che l’imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, andava determinata senza tenere conto della maggiorazione, per il 2017 è previsto che gli acconti siano determinati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali; pertanto, non essendo richiamate le norme della Stabilità 2016 sul super ammortamento, l’imposta dovuta per quell’anno – da utilizzare come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico – non deve essere rideterminata con riferimento a quelle disposizioni.

 

Anche per il 2018, l’imposta dovuta per il 2017 (parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico) va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali.