La normativa italiana che regola il settore dei lavori pubblici cozza con quella europea. In modo particolare la Corte UE si è soffermata su alcune criticità relative al subappalto italiano.
Il Subappalto Italiano e la Normativa Comunitaria parlano due lingue differenti.
Infatti, con la sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18 la Corte di giustizia europea ha confermato l’anomalia della disposizione prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che limita il ricorso al subappalto.
Già l’anno scorso l’UE aveva, su questo argomento, minacciato la procedura di infrazione.
Il Subappalto Italiano e la Normativa Comunitaria: ecco perchè all’UE non piace
Ma perchè il subappalto italiano non è compatibile con la direttiva comunitaria?
La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.
Il Consiglio di Stato in Italia si è pronunciato sostenendo che il legislatore nazionale può legittimamente porre, in materia di subappalto, limiti di maggior rigore. Rispetto a quelli previsti dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.
Questo laddove essi siano giustificati, da un lato, alla luce dei principi di sostenibilità sociale. E, dall’altro, in considerazione dei valori declinati dall’articolo 36 TFUE, tra cui compaiono l’ordine e la sicurezza pubblici.
Tuttavia, per la Corte UE una restrizione al ricorso del subappalto non può essere ritenuta compatibile con la direttiva 2014/24.
Come sottolinea la Commissione, misure meno restrittive sarebbero idonee a raggiungere l’obiettivo perseguito dal legislatore italiano. D’altronde, il diritto italiano già prevede numerose attività interdittive espressamente finalizzate ad impedire l’accesso alle gare pubbliche alle imprese sospettate di condizionamento mafioso o comunque collegate a interessi riconducibili alle principali organizzazioni criminali operanti nel paese.
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento dedotto dal governo italiano, secondo cui i controlli di verifica che l’amministrazione aggiudicatrice deve effettuare in forza del diritto nazionale sarebbero inefficaci.