studio disegniAll’accertamento standardizzato non si può applicare il termine dilatatorio per l’emanazione dell’atto, come è previsto, in linea generale, dallo Statuto dei diritti del contribuente.

 

In tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore, non è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione dell’avviso.

 

Evoluzione processuale della vicenda
L’Agenzia delle Entrate, in esito a un controllo della dichiarazione fiscale di una società, constatava che l’ammontare dei ricavi dichiarati era sensibilmente diverso da quello derivante dall’applicazione degli studi di settore, in relazione all’attività svolta dal contribuente.

 

Esperito, con esito negativo, il tentativo volto alla definizione con adesione in seno al contraddittorio appositamente instaurato, l’ufficio accertava, ai fini Ires, Iva e Irap, maggiori ricavi, irrogando altresì le relative sanzioni.

 

La società si rivolgeva alla locale Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso.

 

Coinvolta nella decisione della controversia, la Ctr rigettava l’appello del contribuente, rimarcando il regolare svolgimento del contraddittorio e l’inapplicabilità del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente.

 

La società ricorrente decideva, quindi, di ricorrere in Cassazione ex articolo 360, comma 1, n. 3, cpc, lamentando ancora la violazione del comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto.

 

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controricorso.

 

Pronuncia della Cassazione
La suprema Corte decide di definire il ricorso in camera di consiglio, risultando manifestamente infondato l’unico motivo di ricorso del contribuente.
L’infondatezza di quest’unico motivo emerge chiaramente, a parere della Cassazione, dal consolidato principio di diritto affermato dalla stessa in fattispecie similare, secondo cui “in tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore, non è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione dell’avviso”.

 

Già la Cassazione aveva affermato, con sentenza 7960/2014, che “in caso di accertamento standardizzato, l’ufficio può emettere l’avviso di accertamento anche in assenza di un verbale di chiusura delle operazioni, non essendo applicabile, in tal caso, la disciplina di cui all’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000”.

 

La Cassazione osserva che il termine di 60 giorni, indicato nella disposizione, intercorre – necessariamente – tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni e verifiche eseguite presso la sede del contribuente) e l’emanazione del relativo avviso di accertamento. Pertanto, l’obbligo di rispettare il termine dei 60 giorni non trova alcun aggancio normativo nella disciplina dell’accertamento standardizzato, essendo lo stesso previsto solo nelle ipotesi di “chiusura di operazioni, quali accessi, ispezioni e verifiche”.

 

In conclusione, la Cassazione risponde alle problematiche applicative dell’articolo 12 della legge 212/2000, statuendo che il contraddittorio per tentare la definizione con adesione non rientra nelle fattispecie normativamente previste per l’applicazione dell’articolo in questione.