Sta facendo molto discutere la vicenda della battaglia legale attorno al piccolo Luca, un bambino che è stato letteralmente strappato alla famiglia dove risultava in affido: il caso mette ancora una volta al centro del dibattito un vero e proprio cortocircuito per il sistema delle adozioni in Italia.


In queste ultime settimane, un argomento piuttosto caldo è quello delle adozioni. Oltre alla recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di adozioni da parte dei single, che ha trovato ampio spazio sulle nostre pagine, c’è una vicenda che getta luci ed ombre su un istituto del nostro ordinamento giuridico, ossia l’affidamento temporaneo. Prima di addentrarci nell’analisi della fattispecie in questione e delle potenziali criticità della stessa, è necessario fare una breve premessa sulla vicenda cui abbiamo accennato.

La battaglia legale per il piccolo Luca: il cortocircuito delle adozioni in Italia

La storia è quella di Luca, un bambino di 4 anni, il quale, quando aveva appena un mese di vita, era stato affidato a un medico e un’imprenditrice lombardi. Sebbene l’affidamento sia un istituto a carattere temporaneo, il piccolo Luca ha trascorso ben 4 anni con questa famiglia, sviluppando un forte legame affettivo. L’affidamento, infatti, si è protratto fino a quando il Tribunale per i Minorenni di Milano ha deciso di trasferire il bambino presso un’altra famiglia, negando di fatto ai genitori affidatari la possibilità di adottarlo.

Il cortocircuito deriva dal fatto che, in precedenza, era stato lo stesso Tribunale per i Minorenni ad aver chiesto alla coppia se volessero procedere con l’adozione del bambino.

La decisione ha suscitato polemiche e interrogativi da parte del Garante nazionale dell’Infanzia e del Garante lombardo, che hanno sollevato dubbi sul rispetto del benessere del minore. Secondo Chiara (nome di fantasia), la madre affidataria, l’adozione è stata negata per motivi giuridicamente infondati, tra cui l’età del marito.

Inutile dire che la separazione ha avuto un forte impatto su Luca, il quale ha manifestato sintomi di stress e sofferenza psicologica. Il distacco è avvenuto il 5 marzo, in modo brusco e senza possibilità di appello, nonostante la richiesta di posticipare il trasferimento per motivi di salute. La famiglia affidataria, devastata dalla decisione, ha presentato ricorso, sperando in una revisione che tenga conto della stabilità e del benessere emotivo del bambino.

L’affidamento temporaneo: inquadramento giuridico

Fatta questa breve premessa, utile per inquadrare la problematica, passiamo all’analisi dell’istituto dell’affidamento temporaneo.

Trattasi di una misura di protezione volta a garantire adeguata assistenza a quei minori i cui genitori si trovino in condizioni di difficoltà tali da essere impossibilitati a provvedere alla crescita e all’educazione del figlio.

Esso è disciplinato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, l’art. 2 l. cit. dispone che “Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Una misura “provvisoria”

La caratteristica principale di tale istituto è la sua provvisorietà, in quanto finalizzato a garantire al minore un ambiente idoneo al suo sviluppo psico-fisico, senza tuttavia recidere il legame con la famiglia d’origine, cui egli potrà fare ritorno qualora vengano meno le condizioni ostative.

La durata dell’affidamento è stabilita in un massimo di 24 mesi, con possibilità di proroga qualora le difficoltà della famiglia di origine persistano. A tal proposito, il co. 4 dell’art. 4 della l. 184/1983 sancisce che il periodo di affidamento “non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell’affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell’affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l’opportunità di richiederne la proroga.”.

Al termine del periodo di affidamento, l’autorità giudiziaria valuta se le condizioni della famiglia d’origine siano tali da consentire il rientro del minore o se, invece, sia necessario prorogare l’affidamento. In quest’ultimo caso, il pubblico ministero può formulare apposita istanza di proroga, sentite le parti coinvolte.

Lo stato di adottabilità

Il co. 5-bis dell’art. 4 della l. 184 dispone che “Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.”.

Ebbene, un minore è in stato di adottabilità allorquando, ai sensi dell’art. 8 l. cit., ne sia accertata la situazione di abbandono in quanto privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti. La situazione di abbandono può sussistere anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

E proprio di stato di adottabilità pare abbia parlato il Tribunale per i Minorenni di Milano. Secondo le dichiarazioni della legale della coppia affidataria, il Tribunale milanese, nel novembre 2023, avrebbe comunicato agli affidatari che il minore sarebbe stato dichiarato adottabile entro la fine dell’anno, invitandoli a presentare domanda di adozione mirata, immediatamente depositata. Ancora, nel gennaio 2025, il Tribunale per i Minorenni avrebbe chiesto agli affidatari se intendessero confermare la propria disponibilità ad adottare Luca, ottenendo risposta positiva.

Cos’è successo dunque? Cos’è andato storto?

Secondo Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, la coppia affidataria si era dichiarata consapevole che, a causa del requisito dell’età, non fosse possibile il percorso adottivo.

L’art. 6 della l. 184/1983 individua le condizioni necessarie affinchè una coppia possa procedere all’adozione. Con particolare riferimento al requisito anagrafico, rilevano i co. 3 e 5, i quali, rispettivamente dispongono che “L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.” e “I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.”

Sebbene dunque la legge sia piuttosto chiara al riguardo, essa prevede comunque una deroga volta ad evitare un danno grave per il minore.

La domanda sorge allora spontanea: non sarebbe stato possibile applicare tale deroga anche al caso di Luca, evitando così una indubbia sofferenza per lo stesso?

Particolarmente toccanti sono le parole di Chiara, che nel raccontare il momento dell’addio, ha dichiarato “Io, mio marito e i miei figli lo abbiamo accompagnato fino all’auto abbracciati e con il sorriso: abbiamo ricacciato ogni lacrima. La sua ultima frase è stata: mamma vieni a prendermi stasera, vero? Da allora non sappiamo più nulla.

Serve sempre tutelare i minori in questi casi

Di fronte a una vicenda così complessa e delicata, in cui è evidente che tutte le parti coinvolte – istituzionali e non – siano responsabili, ciascuna per la propria condotta, di quanto accaduto, considero irrilevante (al momento) trovare un capro espiatorio, qualcuno cui addossare ogni responsabilità. Piuttosto, ritengo imperativo che la magistratura intervenga al più presto per trovare una soluzione che persegua – per dirla alla europea – the best interest of the child. Almeno astrattamente, infatti, dovrebbe essere questo il principio guida in ogni decisione che coinvolge soggetti dell’età di Luca.

Ci sarà tempo, poi, per individuare chi abbia sbagliato e perché; allo stato, la priorità è tutelare il piccolo Luca, impedendo che un cortocircuito normativo leda ulteriormente la sua condizione emotiva.

In un contesto in cui il diritto incontra la vita reale, è essenziale che la normativa venga applicata con sensibilità e attenzione al benessere di chi, in questa storia, è il soggetto più vulnerabile: Luca.