Nella Gazzetta Ufficiale pubblicati i regolamenti della Commissione Ue che modificano le soglie di rilevanza previste.
Le nuove soglie di rilevanza Ue per aggiudicazione Appalti dal 2020. Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione europea (UE) 2019/1827, (UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 2019/1830.
Che modificano dal 1 gennaio 2020 le soglie di rilevanza comunitaria previste per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fissate, rispettivamente, dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE.
Le nuove soglie di rilevanza Ue per aggiudicazione Appalti dal 2020
Per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, dal 1 gennaio 2020 le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 sono le seguenti:
– appalti nei settori ordinari e concessioni
a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III. Se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) ed euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. Tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
– appalti nei settori speciali
a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
b) ed euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) infine euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.