soglie-appalti-2020-entrano-in-vigoreSono scattate le nuove soglie per gli Appalti: entrano in vigore infatti le direttive UE che le hanno modificate. Ecco tutte le novità.


Soglie Appalti 2020: entrano in vigore le direttive UE. I nuovi Regolamenti della Commissione europea, infatti, hanno modificato dal 1° gennaio 2020 le soglie di rilevanza comunitaria.

A modificare le predette soglie sono i Regolamenti delegati UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830, della Commissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31/10/2019

Le nuove soglie di rilevanza sono valide per il biennio 2020-2021, superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Le Soglie Appalti 2020 entrano in vigore

In particolare, il Regolamento 2019/1827 modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni. Il regolamento 2019/1828 modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari. Il Regolamento 2019/1829 modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali. Il Regolamento 2019/1830, infine, modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

Nello specifico saranno applicate le seguenti soglie:

1 – Settori Ordinari

  • euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • di euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
  • e di euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
  • infine di euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali;

2 – Settori Speciali

  • euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
  • di euro 428. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

3 – Concessioni

  • 5.350.000 Euro

4 – Settori della difesa e sicurezza

  • 428.000 euro per i contratti di forniture e di servizi;
  • 5.350.000 euro per i contratti di lavori.